ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE N. 11812/2023 DEL 05/05/2023
Si segnala l’ordinanza in oggetto indicata, con la quale la Suprema Corte di Cassazione ritorna ad affrontare la questione della determinazione del “valore in dogana” nei casi di dubbio.
Come noto, il “valore” della merce dichiarata in Dogana – unitamente a “qualità”, “quantità” ed “origine” – costituisce uno degli elementi fondamentali dell’accertamento doganale e consiste nel valore che viene assegnato ai beni oggetto di importazione al fine di effettuare la liquidazione e la riscossione dagli oneri doganali.
Il metodo primario per la determinazione del valore in dogana delle merci è il valore di transazione ex artt. 70, 71 e 72 del Regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che ha introdotto il codice doganale dell’Unione (CDU) e artt. 127-140 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 (RE), cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, eventualmente adeguato.
Qualora non sia possibile stabilire il valore della merce con tale metodo, la normativa unionale prevede il soccorso di metodi sussidiari, applicabili però in modo gerarchico:
- merci identiche o simili – art. 74, par. 2, lett. a) e b) CDU e art. 141 RE;
- metodo deduttivo – art. 74, par. 2, lett. a) e b) CDU e art. 142 RE;
- metodo del valore calcolato – art. 74, par. 2, lett. a) e b) CDU e art. 143 RE;
- metodo residuale o “fall back” – art. 74, par. 2, lett. a) e b) CDU e art. 144 RE.
A tal riguardo, con l’ordinanza segnalata, la Suprema Corte osserva che
il valore in dogana di norma coincide col valore di transazione, ossia col prezzo effettivamente pagato o da pagare…Una tale disciplina ha una ben precisa ratio: la normativa unionale in tema di valutazione doganale mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro, che esclude l’impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi…e tanto risponde altresì alle necessità di certezza della prassi commerciale.
In caso di fondati dubbi sul reale valore della merce importata e
quando il valore in dogana non possa essere determinato mediante ricorso al valore di transazione delle merci importate” soccorrono i metodi alternativi, ma pur sempre nel rispetto del “nesso di sussidiarietà tra essi esistente: soltanto quando il valore in dogana non possa essere determinato applicando la disposizione precedente, si deve far riferimento a quella immediatamente successiva secondo l’ordine stabilito dal codice.
In concreto, osserva la Corte
il valore di transazione resta il metodo prioritario di determinazione in quanto è considerato il più adatto ed il più frequentemente utilizzato. Per disattenderlo, occorre che: a) l’Amministrazione abbia fondati dubbi che esso sia inattendibile; b) i dubbi persistano, anche dopo una richiesta di ulteriori informazioni o complementi di documentazione e dopo aver fornito all’interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali sono fondati tali dubbi; c) l’Amministrazione ricorra in primo luogo ai metodi di valutazione immediatamente sussidiari, ossia a quelli stabiliti dall’art. 30 del codice doganale comunitario, in successione; pertanto, nel caso di fondati dubbi da parte dell’Amministrazione doganale della corrispondenza tra il valore dichiarato e l’importo totale pagato o da pagare ex art. 29 C.D.C., la medesima Amministrazione – dopo la richiesta di informazioni complementari e dopo aver fornito all’interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali siano fondati tali dubbi…è tenuta a dimostrare, con onere probatorio a proprio carico, di avere applicato, nella rideterminazione del valore in dogana, i metodi immediatamente sussidiari di cui agli artt. 30 e 31 del codice doganale, secondo la rigida sequenza ivi prevista in successione ovvero è tenuta a dare conto delle ragioni per cui il rispetto del detto ordine previsto dal codice doganale comunitario non sia stato possibile.
Nella fattispecie in esame, il giudice tributario di secondo grado, con la sentenza gravata in Cassazione, non si era attenuto a tali criteri ed anzi aveva ritenuto valida la rideterminazione del valore operata dall’Agenzia delle Dogane attraverso
la consultazione del sistema denominato COGNOS M.E.R.C.E., senza però precisare…se la percentuale tra il valore dichiarato e quello ritraibile dalla media dei beni similari classificati nella banca dati suddetta fosse risultata superiore o meno al 50%, e, dunque, fosse sufficiente a giustificare i dubbi dell’Amministrazione doganale circa l’inattendibilità del valore di transazione….
In ragione di ciò, il Giudice di legittimità ha cassato la sentenza di secondo grado e rinviato al giudice di merito, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie.
I PROFESSIONISTI DI QVADRA
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