In attuazione di quanto disposto dall’art.188-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, è stato introdotto nel nostro ordinamento, tramite il D.M. del 4 aprile 2023 n. 59 (Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica), il regolamento recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti , denominato brevemente RENTRI.
Il RENTRI, dunque, è un modello di gestione digitale per l’emissione dei formulari di identificazione dei rifiuti e per la tenuta dei registri di carico e scarico.
Il nuovo sistema ha preso il posto del SISTRI (Sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali) istituito nel 2010, ma mai entrato effettivamente in funzione ed è stato soppresso il primo gennaio del 2019.
Attraverso l’istituzione del RENTRI si perseguono i seguenti obiettivi:
a) fornire alla pubblica amministrazione un flusso costante di dati sulla movimentazione dei rifiuti, supportando le politiche ambientali e la pianificazione regionale;
b) aiutare le autorità di controllo nella prevenzione e nel contrasto della gestione illecita dei rifiuti, semplificando le verifiche tramite documenti digitali;
c) facilitare gli adempimenti per le imprese, snellendo le procedure con strumenti digitali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
d) ridurre i tempi di trasmissione dei dati per la rendicontazione e il monitoraggio degli obiettivi europei di recupero e riciclo;
d) gestire digitalmente i documenti cartacei relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.
In particolare, il suddetto regolamento disciplina e definisce:
1- i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui gli articoli 190 e 193 del D. Lgs. 152/2006 con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
2-le modalità di iscrizione al RENTRI ed i relativi adempimenti da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
3 -il funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati di cui al registro cronologico di carico e scarico e al formulario di identificazione dei rifiuti;
4-le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l’ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale), al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all’articolo 189 del D. Lgs. n. 152/2006;
5-le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo;
6- le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006;
7-le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
8-le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 188-bis, comma 4, lettera h), del D. Lgs. n. 152/2006, nonché le responsabilità dell’intermediario.
Da un punto di vista soggettivo, l’iscrizione al RENTRI è obbligatoria per tutti i soggetti ad oggi obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti ed alla compilazione dei formulari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 190 del D. Lgs. 152/2006. Altrettanto immutate rimangono le previsioni normative per i soggetti esonerati.
L’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti obbligati avverrà progressivamente, in relazione alla tipologia di attività svolta e al numero di dipendenti:
- A partire dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 dovranno iscriversi:
- impianti di trattamento dei rifiuti;
- trasportatori di rifiuti;
- commercianti/intermediari di rifiuti;
- consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con più di 50 dipendenti.
- A partire dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 dovranno iscriversi:
- imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con più di 10 dipendenti;
- A partire dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 dovranno iscriversi:
- le restanti imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi obbligati ai sensi dell’art. 12, comma 1 D.M. 59/2023
Si precisa che vanno fatte tante iscrizioni quante sono le unità locali interessate dall’obbligo.
Al momento dell’iscrizione al RENTRI, i soggetti obbligati devono effettuare un versamento dei diritti di segreteria nonché di un contributo annuale che varia in base alla tipologia dell’impresa e al numero di dipendenti. Successivamente, l’iscritto sarà tenuto a versare un contributo annuale entro il 30 aprile di ogni anno.
I nuovi modelli di registro di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto (FIR), devono essere vidimati digitalmente utilizzando il servizio delle Camere di Commercio accessibile tramite il portale RENTRI https://www.rentri.gov.it.
Indipendentemente dalla gradualità dell’obbligo di iscrizione al RENTRI, dal 13 febbraio 2025 tutti gli operatori devono tenere il registro cronologico di carico e scarico secondo i nuovi modelli, così come previsto dall’art. 4 del D. M. n. 59/2023.
La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata digitalmente, per ogni unità locale, con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione sul registro locale.
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, si segnala quanto segue:
- la mancata o irregolare iscrizione al RENTRI comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 2.000,00 Euro, quando trattasi di rifiuti non pericolosi e da 1.000,00 a 3.000,00 Euro per i rifiuti pericolosi;
- la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 2.000,00 Euro quando trattasi di rifiuti non pericolosi e da 1.000,00 a 3.000,00 Euro per i rifiuti pericolosi;
- la mancata o incompleta tenuta del registro di carico e scarico comporta una sanzione da 2.000,00 a 10.000,00 Euro. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, da 1.040,00 Euro a 6.200,00 Euro e quando trattasi di rifiuti non pericolosi. Da 10.000,00 a 30.000,00 Euro; per le imprese con meno di 15 dipendenti, da 2.070,00 Euro a 12.400,00 Euro per i rifiuti pericolosi.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18 del D.M. n. 59/ 2023, i produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi di cui Titolo III del regolamento, anche con riferimento alle attività di raccolta e di trasporto dei propri rifiuti delegando, al momento dell’iscrizione o successivamente ad essa, i relativi adempimenti. In tal caso, i produttori rimangono responsabili del contenuto delle informazioni inserite nel sistema.
Invitiamo pertanto gli operatori coinvolti ad adoperarsi quanto prima al fine di adempiere correttamente e tempestivamente agli obblighi di cui sopra.
I PROFESSIONISTI DI QVADRA
Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.