Circolare ADM 28/2024 – Controlli Doganali in linea e Confisca
Si segnala la circolare 28/2024, con la quale ADM ha divulgato altri chiarimenti in relazione alle novità normative introdotte in materia sanzionatoria dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale unionale (DNC), approvate dal D.Lgs. n. 141/2024.
Nello specifico, l’Agenzia osserva che la recente riforma prevede una disciplina differenziata della confisca delle merci oggetto dell’omessa dichiarazione (articolo 78 DNC) o della dichiarazione infedele (articolo 79 DNC), a seconda che la misura venga adottata in conseguenza della commissione del reato di contrabbando ovvero dell’illecito amministrativo di contrabbando.
Ed infatti:
- nel caso del reato di contrabbando, sussiste l’obbligo – ex comma 1 dell’art. 94 DNC – di procedere alla confisca delle cose impiegate per commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il profitto o il prodotto (qualora non sia possibile procedere al sequestro della merce, l’Autorità giudiziaria può disporre la confisca per equivalente);
- nel caso, invece, di illecito amministrativo sanzionato a norma dell’articolo 96 DNC, la confisca disposta dall’Amministrazione può avere ad oggetto esclusivamente le merci che costituiscono l’oggetto dell’illecito, deve sempre essere preceduta dal sequestro e devono essere applicate tutte le procedure e tempistiche stabilite dal codice doganale unionale per l’esercizio del diritto ad essere ascoltati.
Con specifico riguardo agli illeciti sanzionati amministrativamente ai sensi dell’articolo 96 DNC, l’Agenzia, dopo aver osservato come il comma 9 preveda particolari esimenti dalla confisca per la violazione riconducibile alla fattispecie ex articolo 79 (dichiarazione infedele), si sofferma in particolare sulle lettere a) e d) del medesimo comma 9, rilevanti per le operazioni di controllo doganale con merce in dogana. Segnatamente, non si procede a confisca:
- quando, “pur essendo errati uno o più degli elementi indicati in dichiarazione, gli stessi elementi sono comunque immediatamente desumibili dai documenti di accompagnamento prescritti dalla normativa doganale unionale”; ADM precisa che tale esimente concerne i casi dievidente errore nella dichiarazione, come – ad esempio – errore materiale nell’indicazione del valore in dogana e/o della quantità, rispetto ai valori indicati nella fattura; errore nell’indicazione del tasso di cambio; errori nella indicazione dell’aliquota IVA, determinabile dalla TARIC; errata classifica della merce, ove sulla base della descrizione della merce presente nei documenti di accompagnamento, tale errore sia immediatamente identificabile.
- quando “le merci non siano occultate, nascoste nei bagagli, nei colli, nelle suppellettili, o fra merci di altro genere o nei mezzi di trasporto e siano rese disponibili in maniera evidente ai fini della verifica”; in caso di controllo in linea, quindi, l’Agenzia potrà procedere alla confisca soltanto di merce occultata ovvero, pur indicata in dichiarazione, non resa disponibile ai verificatori: tale situazione – come espressamente indicato da ADM nel documento di prassi in commento – deve “essere adeguatamente motivata nel provvedimento di sequestro della merce e nella successiva confisca”.
Opportunamente, poi, l’Agenzia richiama quanto precisato nella precedente circolare 22/2024, la quale aveva già chiarito che, nelle operazioni in linea, qualora la parte acceda alla definizione di cui all’articolo 112,estinguendo il reato punibile con la sola multa, “la fattispecie deve essere assimilata, con riguardo alla confisca, all’illecito amministrativo ex articolo 79 con riguardo alle condizioni per cui si procede a confisca stabilite dal richiamato comma 9 dell’articolo 96”, sicché – sussistendone i presupposti – dovranno applicarsi le esimenti normativamente previste.
Parimenti, le esimenti de quibus dovranno trovare applicazione – sussistendone i presupposti – anche in caso di rinvio all’Agenzia della valutazione della sussistenza dell’illecito amministrativo ex art.96 DNC, rinvio operato dall’Autorità giudiziaria a seguito di notizia di reato per infedele dichiarazione per la quale non valutasse ravvisabile una condotta dolosa.
Da ultimo, con la circolare in commento, l’Agenzia chiarisce che l’Autorità giudiziaria cui inoltrare le notizie di reato per i reati previsti dalle DNC è:
- la Procura nazionale territorialmente competente, nei casi in cui non vi siano maggiori diritti dovuti a tiolo di dazio (per esempio, nei casi di contestazione della sola IVA all’importazione[1]);
- la Procura nazionale territorialmente competente e la Procura Europea (EPPO), nel caso in cui vi siano maggiori diritti dovuti a titolo di dazio ma inferiori a 10.000 euro;
- la Procura Europea (EPPO), nei casi in cui i maggiori diritti dovuti a titolo di dazio siano superiori a 10.000 euro, ancorché vi siano altri diritti di confine dovuti diversi dal dazio.
I PROFESSIONISTI DI QVADRA
Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
[1] Nella stessa Circolare, peraltro, ADM rammenta che – ai sensi della Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale – la Procura Europea è competente a ricevere notizie di reato anche nei casi di frode transfrontaliera in materia di IVA, quando detti reati comportino un danno complessivo pari ad almeno € 10.000.000 e siano connessi al territorio di due o più Stati membri.