Con la Determinazione, Prot. n. 493869/RU del 23.12.2021, l’Agenzia delle Dogane, di concerto con l’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’ISTAT, ha introdotto alcune semplificazioni degli obblighi comunicativi in materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli Intrastat).
Le modifiche sono collegate al recepimento delle disposizioni comunitarie e quindi valevoli per tutti i Paesi dell’Unione Europea.
Le suddette disposizioni si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.
In particolare, la determinazione di cui sopra ha stabilito quanto segue:
- introduzione, sia nel Modello acquisti che nel Modello vendite, di una doppia casella (“A” e “B”) relativa alla “natura della transazione” La nuova casella “B” deve essere obbligatoriamente compilata dai contribuenti che, nell’anno precedente, hanno realizzato, (o, in caso di inizio attività, presumono di realizzare nell’anno in corso), un valore di spedizioni e arrivi (a qualsiasi titolo, e non solo acquisti e vendite) superiore a 20 milioni di euro;
- introduzione, nel Modello vendite, di una nuova casella, la n. 15, denominata “origine delle merci”. La compilazione di detta casella è obbligatoria per i soggetti che presentano gli elenchi con periodicità mensile, avendo raggiunto, in uno dei 4 trimestri precedenti, la soglia di 100.000 euro. In tale campo dovrà essere indicata l’origine NON preferenziale, da individuarsi sulla base delle regole doganali (art. 60 Regolamento UE n. 952/2013), indicando il codice ISO dello Stato di origine della merce;
- introduzione, nel Modello vendite, di una nuova sezione, la n. 5, (1-sexies), che dovrà essere utilizzata per il trasferimento dei beni in regime di “call of stock”. La nuova sezione è obbligatoria per tutti gli operatori mensili e trimestrali e ha la medesima periodicità prevista per le cessioni di beni; in questa sezione andranno inserite le informazioni relative:
- al codice ISO del paese verso il quale il bene è destinato;
- al codice IVA del destinatario del bene;
- al tipo operazione (1, 2, 3) in relazione alla motivazione per la quale avviene il trasferimento;
- introduzione, sia per gli acquisti che per le cessioni, di una nuova soglia (inferiore a 1.000 euro),al cui mancato superamento corrisponde la facoltà di non inserire la nomenclatura combinata puntuale dei beni. In tali casi, risulta, pertanto, possibile utilizzare un unico codice di riferimento: 99500000; come nomenclatura combinata. L’individuazione della soglia di 1.000 euro va fatta con riferimento a tutte le transazioni oggetto della stessa fattura;
- obbligatoria presentazione dell’elenco acquisti mensile per i soggetti che, almeno una volta negli ultimi 4 trimestri, abbiano superato la soglia di 350.000 euro, (in precedenza la soglia era 200.000 euro);
- compilazione facoltativa, nel Modello acquisti beni, Intra 2 bis, dei campi relativi a:
- “Stato del fornitore” (casella 2);
- “Codice IVA fornitore” (casella 3);
- “Ammontare delle operazioni in valuta” (casella 5);
- compilazione facoltativa, nel Modello acquisti servizi, Intra 2 quater, dei campi relativi a:
- “Codice IVA fornitore” (casella 3);
- “Ammontare delle operazioni in valuta” (casella 5);
- “Paese di pagamento” (casella 11).
Le suddette colonne del Modello acquisti servizi, divenute facoltative, si aggiungono alle colonne che erano già facoltative:
a. “Modalità di erogazione” (casella 9);
b. “Modalità di incasso”(casella 10);
c. “Numero e data della fattura”(caselle 6 e 7).
Di seguito i link utili per la consultazione della Determinazione, Prot. n. 493869/RU del 23.12.2021, dell’ADM e relativo Allegato XI per la compilazione dei Modelli Intrastat.
e7887bad-97cc-97bc-4761-6e37b1ec5b39 (adm.gov.it)
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