MISURE RESTRITTIVE RELATIVE ALLA SITUAZIONE TRA RUSSIA E UCRAINA
L’invasione militare russa in Ucraina ed il conflitto tuttora in corso hanno scatenato la reazione dura dell’Unione Europea nei confronti della Russia, attraverso l’imposizione di importanti misure restrittive a carattere sanzionatorio.
Le sanzioni di fine Febbraio hanno interessato innanzitutto i servizi finanziari, limitando gli afflussi finanziari della Russia verso l’UE ed impedendo l’accesso della Russia ai più importanti mercati unionali. Inoltre, alcune banche russe selezionate sono state escluse dalla possibilità di utilizzare il sistema SWIFT ( Society for Wordwide Interbank Financial Telecommunication) escludendole di fatto dal poter incassare ed emettere pagamenti da e verso il resto del mondo.
Parallelamente il Consiglio dell’Unione Europea è intervenuto con diverse Decisioni che hanno dapprima colpito le due aree ucraine degli oblast del Donetsk e Luhansk, autodeterminatesi quali repubbliche separatiste ed indipendenti ed al successivo invio di forze armate russe in tali zone, con emanazione il 23 Febbraio 2022 del Regolamento (UE) 2022/263, il quale ha istituito a partire dal 24 Febbraio 2022 un divieto generale di importazione in Unione Europea di merci originarie di tali zone ed un divieto di esportazione di determinati beni e tecnologie di cui all’Allegato II dello stesso Regolamento verso le stesse (salvo alcune particolari deroghe).
Il 25 Febbraio, a seguito dell’invasione in Ucraina da parte della Russia, le stesse sanzioni all’esportazione sono state estese attraverso il Regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio che ha apportato delle modifiche al Regolamento (UE) 2014/833 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. Le misure restrittive hanno comportato a partire dal 26 Febbraio 2022, oltre al divieto di esportazione delle merci di cui all’Allegato II del Regolamento (UE) 2014/833, anche i divieti seguenti, salvo alcune deroghe:
- Il divieto di esportazione in Russia di beni e tecnologie adatti all’uso nella raffinazione del petrolio di cui all’Allegato X del Regolamento (UE) 2022/328);
- Il divieto di esportazione di beni e tecnologie adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale elencati all’Allegato XI del Regolamento (UE) 2022/328;
- Il divieto di esportazione di beni e tecnologie dual use (a duplice uso) di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) 2021/821, salvo particolari eccezioni per beni esportati a scopi umanitari o intergovernativi);
- Il divieto di esportazione di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa della sicurezza della Russia, elencati nella lista di cui all’Allegato VII del Regolamento (UE) 2022/328.
Il Regolamento (UE) 2022/345 del 1° Marzo 2022 che modifica anch’esso il Regolamento (UE) 2014/833 è stato istituito il divieto di “vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi compresi il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso in Russia”, prevedendo alcune deroghe qualora l’esportazione sia necessaria per uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, oppure per scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.
Inoltre con l’emanazione del Regolamento (UE) 2022/355 del 2 Marzo 2022, che apporta delle modifiche al Regolamento (UE) 2006/765, sono state aggiornate ed istituite a decorrere dallo stesso giorno nuove misure restrittive destinate alla Bielorussia relativamente al divieto di esportare (salvo alcune deroghe), direttamente o indirettamente, in Bielorussia le seguenti merci:
- Beni e tecnologie a duplice uso (di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) 2021/821);
- Attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna (di cui all’ Allegato III del Regolamento (UE) 2006/765);
- Beni che potrebbero contribuire al potenziamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia (di cui all’Allegato II Regolamento (UE) 2022/355);
- Prodotti utilizzati per la produzione o la fabbricazione di prodotti del tabacco (di cui all’Allegato V del Regolamento (UE) 2022/355);
- Macchinari (di cui all’Allegato XII del Regolamento (UE) 2022/355).
Oltre a ciò, l’Unione Europea ha incrementato l’inserimento di entità e soggetti russi nelle liste sanzionatorie, introducendo oltre 500 nuovi soggetti listati.
Questo complesso scenario pone l’esportatore e l’importatore unionale nella necessità di implementare le procedure di Trade Compliance da porre in essere preventivamente, in vista della spedizione dei propri prodotti in tali Paesi.
I professionisti di QVADRA rimangono a disposizione per l’assistenza nei controlli oggettivi e soggettivi e per gli eventuali ulteriori chiarimenti.
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