Il Regolamento (UE) 2024/1338
Lo scorso 15 Maggio 2024 entrava in vigore il Regolamento (UE) 2024/1338, modificativo del Regolamento (UE) 2023/1529 “concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina”.
In particolare, con il nuovo Regolamento, il Consiglio ha ritenuto non procrastinabile ed altresì imprescindibile inasprire il quadro sanzionatorio adottato in precedenza nei confronti dell’Iran, in ragione del sostegno militare prestato da quest’ultimo in favore della Russia.
Pertanto, viene ampliato il novero delle merci di cui all’Allegato II del Regolamento (UE) 2023/1529, al fine di impedire la produzione e la fornitura di veicoli aerei privi di pilota-equipaggiamento (c.d. “UAV- Unmanned Aerial Veichles”).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Regolamento 2023/1529 e del considerando n. 5 del Regolamento 2024/1338, è fatto divieto di “vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran, beni e tecnologie, anche non originari dell’Unione, che possano contribuire alla capacità dell’Iran di fabbricare velivoli senza equipaggio (UAV)”.
La ratio perseguita dai Regolamenti de quibus è senz’altro quella di garantire la pace e la sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso, in ossequio ai principi fondamentali dell’UE e alla tutela dei diritti umani.
Stante l’importanza di garantire un intervento concreto e quanto più efficiente, nella versione attualmente vigente, l’articolo 3, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2024/1338 prevede espressamente il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a o posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi, di cui all’Allegato III. Trattasi di persone fisiche o giuridiche che: siano responsabili del programma missilistico o di UAV iraniano o che, in ogni caso, lo sostengono; forniscono o vendono UAV o missili iraniani o tecnologie connesse o sono altrimenti implicati nel trasferimento degli stessi in favore della Russia a sostegno della guerra contro l’Ucraina; dei gruppi ed entità armati e/o di persone fisiche e giuridiche, entità od organismi che agiscono in violazione della risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o che siano associati alle persone fisiche e giuridiche sopra citate.
Sembra evidente, dunque, che l’intenzione del legislatore europeo sia quella di contrastare la politica internazionale attuata dall’Iran, con il mezzo di un regime di sanzioni che progressivamente va inasprendosi e che non si limita a restrizioni di carattere commerciale, ma si spinge sino ad introdurre limitazioni di natura soggettiva.
Le 5 categorie di beni e tecnologie connessi allo sviluppo di velivoli senza equipaggio che rientrano nell’ambito applicativo del Regolamento sono: materiali elettronici; sensori e laser; materiale avionico e di navigazione; materiale aerospaziale e propulsione; tecnologie concepite o specificamente adattate per testare, sviluppare o produrre le attrezzature elencate nelle altre categorie.
In ultimo, si segnala che, oltre alle circa 42 entità sanzionate, l’allegato III del Regolamento de quo, elenca tra le persone fisiche sanzionate (ad oggi, se ne contano circa 227) anche membri del Parlamento iraniano, governatori e politici locali, membri delle forze di sicurezza iraniane, alti funzionari e militari nonché membri della magistratura.
I PROFESSIONISTI DI QVADRA
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