LE NUOVE MODALITA’ DI ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DICHIARATIVO NEL TRAFFICO MARITTIMO
Ai sensi dell’articolo 3 del D. Lgs. 195/2008 e dell’articolo 3 del Regolamento UE 2018/1672, la movimentazione di denaro contante (per tale intendendosi: valuta, strumenti negoziabili al portatore, beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e carte prepagate), in entrata o in uscita dal territorio dell’Unione Europea o nazionale e di importo pari o superiore ad Euro 10.000,00 implica l’obbligo, gravante su chiunque, di effettuare la dichiarazione valutaria all’Agenzia delle Dogane.
Lo scopo perseguito dal legislatore attraverso l’introduzione di una siffatta previsione normativa consiste nel completare il quadro giuridico esistente nell’ambito della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.
Con riferimento all’obbligo suddetto, a partire dallo scorso 3 Giugno 2024, l’Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 15/2024, ha introdotto nuove modalità operative con specifico riferimento al traffico commerciale marittimo, crocieristico e della nautica da diporto.
In tale ambito occorre tuttavia distinguere la dichiarazione valutaria in relazione alla presenza o meno di operazioni di imbarco o sbarco del denaro contante di importo pari o superiore a Euro 10.000. Infatti, a seconda che si rientri nell’una o nell’altra ipotesi, le modalità di presentazione della dichiarazione valutaria cambiano.
Ordunque, in assenza di operazioni di imbarco o sbarco, è oggi consentito presentare la dichiarazione valutaria del denaro contante, tenuto nelle c.d. “casse di bordo” o comunque nella disponibilità dei passeggeri, tramite PEC. L’adempimento dichiarativo deve avvenire preventivamente, ossia prima dell’attraversamento della frontiera, e presso l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente.
Stante l’impossibilità di riscontrare nell’immediato l’esattezza degli estremi indicati dal soggetto obbligato, non è prevista alcuna convalida da parte dell’Ufficio ricevente.
L’ADM precisa altresì che l’ambito applicativo delle semplificazioni nel settore crocieristico, di cui alla nota prot. 289098/TU datata 1 Giugno 2023, è ampliato al traffico marittimo commerciale e al settore della nautica da diporto. Pertanto, qualora vi siano sistemi di contabilizzazione e monitoraggio delle consistenze di cassa e/o di bordo, tanto sofisticati quanto quelli tipicamente utilizzati nel settore crocieristico, la dichiarazione valutaria dovrà essere accompagnata dal prospetto riepilogativo di cassa. Tramite il prospetto suddetto, sarà possibile verificare la rispondenza tra il dichiarato ed i flussi effettivi ivi registrati. Si esclude l’obbligatorietà della produzione del prospetto qualora si tratti di imbarcazioni/natanti da diporto e quando il denaro sia trasportato da persone fisiche presenti a bordo.
Al contempo, l’Agenzia precisa che qualora siano effettuate operazioni di imbarco o sbarco del denaro contante per un importo pari o superiore ad Euro 10.000,00, resta fermo l’obbligo di presentare fisicamente la dichiarazione valutaria presso l’Ufficio doganale competente affinché questi proceda al deposito ed alla registrazione.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, tra i soggetti obbligati troviamo: i comandanti, gli armatori di navi, di imbarcazioni commerciali, i passeggeri delle unità da diporto, ovvero i soggetti da questi delegati (es. agente raccomandatario marittimo), nonché ogni altro passeggero presente a bordo dei suddetti mezzi.
Per quanto concerne i controlli, su richiesta delle autorità, il denaro contante di cui alla dichiarazione valutaria dovrà essere messo materialmente a disposizione. I controlli saranno effettuati di concerto con il Comandante/Armatore e con l’ausilio della strumentazione tecnica, presso i locali da quest’ultimo messi a disposizione.
In ultimo, si segnala che nelle ipotesi di approdo e sbarco in fasce orarie di non operatività degli Uffici, è prescritto l’obbligo di effettuare la dichiarazione preventiva a mezzo PEC all’Ufficio territorialmente competente o quello limitrofo, nell’ambito della stessa Regione, alla quale deve seguire la consegna fisica entro il primo giorno utile successivo alla data di arrivo o antecedente a quella di partenza.

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