Gli Economic Partnership Agreements sono trattati internazionali stipulati tra due o più Stati al fine di promuovere l’interscambio, in godimento reciproco di agevolazioni in termini di tassazione e semplificazioni doganali. A tutela degli Stati terzi, gli Accordi devono informarsi al principio di non discriminazione.
Nel febbraio 2024, il Parlamento europeo approvava l’Advanced Framework Agreement-AFA (Accordo quadro avanzato) tra l’Unione Europea e la Repubblica del Cile.
L’AFA sostituisce il precedente Accordo di associazione tra l’Unione Europea e il Cile siglato nel 2005, raffinando la collaborazione ed ampliando i settori strategici di interesse.
Tra gli Accordi complementari all’AFA e inerenti alla liberalizzazione del commercio, troviamo l’Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione Europea e la Repubblica del Cile (ITA- Interim Trade Agreement), entrato in vigore lo scorso 1° febbraio 2025, con il quale si prevede l’abolizione progressiva dei principali dazi attualmente applicatisu talune merci, oltre che la modernizzazione e la semplificazione delle regole sull’origine preferenziale.
Infatti, nel senso di liberalizzare progressivamente e reciprocamente gli scambi commerciali, anzitutto, ciascuna parte riduce o sopprime i dazi doganali applicabili alle merci originarie dell’altra parte.
In tal senso, sono state semplificate le modalità per stabilire l’origine preferenziale. Pertanto, a partire dal 1° febbraio 2025:
- La prova dell’origine preferenziale delle merci importate o immesse in libera pratica nell’UE o in Cile, sottesa alla richiesta di trattamento preferenziale presentata dall’importatore, è costituita dalla dichiarazione di origine, rilasciata dall’esportatore a norma dell’articolo 3.17 dell’Accordo, anche per spedizioni multiple di prodotti identici o dalla conoscenza dell’importatore (autocertificazione), conformemente alle condizioni di cui all’articolo 3.19 dell’Accordo. Di talché, non saranno più accettati i certificati EUR.1 e le dichiarazioni su fattura rilasciate conformemente al precedente Accordo di Associazione UE-Cile;
- Le merci in transito, in zone franche, in magazzino o in deposito temporaneo al tempo dell’entrata in vigore del presente Accordo, beneficiano del trattamento preferenziale solo se accompagnate dalle dichiarazioni di origine conformi alle nuove prescrizioni normative;
- Qualora il valore della spedizione sia superiore ad Euro 6.000,00, le relative dichiarazioni di origine dovranno contenere il numero REX, il quale sostituisce il precedente numero di Esportatore Autorizzato per gli esportatori unionali.
La richiesta di trattamento tariffario preferenziale va inserita nella dichiarazione doganale, in ossequio alle disposizioni legislative e regolamentari della parte importatrice.
Ai sensi dell’articolo 3.16 dell’Accordo in oggetto, “l’importatore è responsabile della correttezza della richiesta di trattamento tariffario preferenziale e della conformità alle prescrizioni [ivi previste]”. Altresì, l’importatore “conserva l’attestazione [di origine redatta conformemente al paragrafo 2, lettera a) dell’articolo 3.16] e ne fornisce una copia all’autorità doganale della parte importatrice che ne fa richiesta”.
L’attestazione di origine, compilata dall’esportatore e di cui questi ne è responsabile in termine di correttezza e veridicità della stessa e delle informazioni che ne costituiscono il presupposto, ha una validità di un anno dalla data del rilascio.
Qualora l’esportatore abbia motivo di ritenere che l’attestazione di origine contiene informazioni errate oppure che errate siano le informazioni che ne costituiscono il presupposto, ha l’onere di notificare immediatamente all’importatore qualsiasi modifica che possa influire sul carattere originario del prodotto. A fronte di tanto, l’importatore correggerà la dichiarazione di importazione, facendosi carico di eventuali dazi applicabili.
Le parti si impegnano, ai fini del monitoraggio del funzionamento dell’Accordo e del calcolo dei tassi di utilizzo delle preferenze, a scambiarsi annualmente statistiche sull’importazione a partire dall’anno successivo dell’entrata in vigore dell’Accordo stesso.
Si può senz’altro ritenere che l’Accordo commerciale interinale tra l’Unione Europe e la Repubblica del Cile costituisce un importante svolta nelle relazioni economiche intercorrenti tra le parti, rappresentando nuovi orizzonti e nuove opportunità per le imprese.
I professionisti di Qvadra rimangono a disposizione per offrire tutta la necessaria formazione ed assistenza in materia di origine preferenziale dei vostri prodotti.

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