AMMISSIONE TEMPORANEA E
PERFEZIONAMENTO ATTIVO
Con la Circolare 20/2022 del 27 maggio 2022, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha fornito direttive e chiarimenti circa le procedure doganali e gli adempimenti operativi per l’introduzione di imbarcazioni da diporto, non unionali, nel territorio doganale dell’Unione Europea, da sottoporre a lavori di manutenzione e attività di refitting (intese come interventi strutturali, che apportano delle migliorie di carattere sostanziale al bene).
- AMMISSIONE TEMPORANEA
Quali interventi? Vi possono rientrare, a titolo esemplificativo, i lavori di manutenzione semplice dello scafo, compresi carene e ponti (trattamenti, verniciatura, lucidatura, wrapping e falegnameria); manutenzione, riparazione ed eventuale sostituzione di impianti e apparati dell’unità, sistemi propulsivi e apparati delle sale macchine; manutenzione e riparazione di interni.
Semplificazione per il vincolo al regime: ai sensi dell’art. 141, par. 1, lett. d) del Reg. UE 2446/2015 (RD), il semplice passaggio della frontiera dei c.d. “mezzi di trasporto” permette il vincolo del bene al regime di ammissione temporanea (a prescindere dalla circostanza che sia funzionante o necessiti di manutenzione o riparazione).
Termine di appuramento: 18 mesi (art. 217 del RD); ai fini del termine massimo dovranno essere considerati solo i periodi in cui l’imbarcazione è vincolata al regime di ammissione temporanea da parte del medesimo soggetto, titolare del mezzo.
ATTENZIONE!La prova del rispetto del termine di appuramento: in alcuni casi, pertanto, potrebbe essere utile non usufruire della semplificazione operativa sopra citata e, invece, utilizzare la dichiarazione verbale di vincolo al regime, presentando un apposito formulario (allegato 71-01 al RD), in applicazione dell’art. 165 del RD, così da attestare la data di arrivo dell’imbarcazione nel territorio unionale, ai fini del rispetto dei termini massimi per l’appuramento del regime.
REGIME IVA: le attività di manutenzione semplice sopra indicate rientrano fra i casi di non imponibilità IVAprevisti dall’art. 9, primo comma, n. 9, del D.P.R. 633/72.
- PERFEZIONAMENTO ATTIVO
Quali interventi? Attività più rilevanti che consistono in operazioni che comportano interventi strutturali delle imbarcazioni (refitting) e quindi attività che apportano delle migliorie di carattere sostanziale al bene; a titolo esemplificativo, devono essere svolte in regime di perfezionamento attivo le seguenti operazioni: rifacimento degli interni dell’imbarcazione, variazione della compartimentazione interna della nave, estensione o modifica dello scafo, allungamento della carena o dei ponti, sostituzione integrale degli apparati motori, sostituzione o installazione di impianti con soluzioni più efficienti e innovative.
Vincolo al regime: su istanza dell’operatore interessato presentata attraverso il Trader Portal, essere autorizzate dall’ufficio doganale competente con l’emissione di una decisione doganale utilizzando il sistema CDMS (Customs Decision Management System); resta ferma la possibilità di autorizzare il regime di perfezionamento attivo sulla base della presentazione della dichiarazione doganale, in applicazione dell’art. 163 del RD, quando è necessario effettuare una lavorazione o riparazione su una singola parte o elemento dell’imbarcazione (motore, turbina, eccetera) che vengono sbarcati e trasferiti in cantiere, essendo in tal caso solo tali singoli elementi oggetto del regime doganale richiesto.
GARANZIA, LA PROCEDURA ARMONIZZATA SPERIMENTALE: in presenza di un’autorizzazione al regime di perfezionamento attivo è sempre necessaria la costituzione di una garanzia a copertura degli eventuali diritti doganali dovuti (dazi, IVA e ulteriori oneri doganali); esclusivamente nell’ambito del settore della nautica, per lavalutazione delle istanze per la concessione dell’esonero totale o parziale dal prestare garanzia a fronte di diritti unionali e nazionali (IVA ed altri oneri doganali), l’Ufficio doganale deve applicare la disciplina unionale, considerando:
- la solvibilità finanziaria;
- l’affidabilità, intesa quale capacità di controllo sulle operazioni;
- la capacità finanziaria dell’operatore economico di far fronte all’impegno finanziario conseguente all’applicazione dell’esonero totale o parziale chiesto, qualora dovesse insorgere l’obbligazione doganale;
- il rischio di insorgenza dell’obbligazione doganale relativa a dazi ed oneri nazionali, in relazione alle caratteristiche dell’attività esercitata.
La valutazione del rischio di insorgenza dell’obbligazione: ai fini della valutazione di tale rischio possono venire in soccorso i fattori concernenti l’affidabilità della catena di approvvigionamento, la rischiosità dei luoghi, la presenza di sistemi di videosorveglianza, i sistemi di controllo per l’accesso in cantiere e per salire a bordo dell’imbarcazione sottoposta a refitting, la presenza di un magazzino/container sottobordo dove stivare le dotazioni di bordo non soggette a lavorazione e il trasferimento di queste ultime in un deposito doganale al di fuori del cantiere, il luogo dove vengono effettuate le modifiche strutturali dell’imbarcazione a bordo della nave, in cantiere o presso terzi, eventuali precedenti furti o sottrazioni della merce alla vigilanza doganale, oppure infine la presenza di imbarcazioni o dotazioni di bordo.
IL VANTAGGIO DEGLI OPERATORI AEO: in presenza, invece, di un operatore economico in possesso di autorizzazione AEO per le semplificazioni doganali ai sensi dell’articolo 38.2 lett. a), del CDU (AEOC o AEOF), l’Ufficio doganale competente potrà valutare l’opportunità di autorizzare un esonero dell’importo da garantire fino ad un tetto massimo del 100%, considerando quanto già emerso in sede di rilascio/monitoraggio dell’autorizzazione AEO in relazione non solo alla solvibilità finanziaria ed al rischio di insorgenza dell’obbligazione doganale, ma anche all’affidabilità dell’operatore.
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