(SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZ. 5, 27/07/2022, N. 23526)
Per la rilevanza dei principi espressi, si segnala la sentenza in oggetto richiamata, che sembra aver risolto la cruciale questione della sussistenza o meno, in capo al rappresentante indiretto in dogana, di una specifica obbligazione per l’IVA all’importazione.
In particolare, la questione de qua è tornata di grande attualità a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia europea depositata il 12/05/2022 nella causa C-714/20, la quale ha definitivamente chiarito che:
− secondo il codice doganale (CDU), l’obbligazione doganale concerne i soli dazi e non l’iva all’importazione sicché soltanto di tale obbligazione può rispondere il debitore (dichiarante e, nel caso di rappresentanza indiretta, anche il soggetto per conto del quale è presentata una dichiarazione; quindi, importatore da solo o importatore in solido col dichiarante);
− compete a ciascuno stato membro designare o riconoscere esplicitamente e inequivocabilmente il rappresentante doganale indiretto come debitore dell’IVA all’importazione, oltre che quale debitore dei dazi doganali ai sensi dei suddetti art. 77 e 84 CDU.
Sotto questo secondo profilo, numerose sono state le pronunce della Suprema Corte di Cassazione (ex multis, Cass. Civ n. 1142/2018; n.9455/2018; n.29538/2018; n.34077/2019) che, finora ed in più occasioni, hanno affermato la sussistenza di un tale obbligo in capo al rappresentante indiretto.
Tuttavia, la sentenza in commento rappresenta una chiara rottura rispetto al suddetto consolidato orientamento di legittimità, affermando che: “l’interpretazione fino ad oggi sostenuta dalla Corte si pone in contrasto con la menzionata decisione della Corte di giustizia in quanto, una volta venuto meno il richiamo all’art. 77, p. 3, CDU (già art. 201, p. 3, CDC), nell’ordinamento interno non esiste una disposizione che indichi, in maniera sufficientemente chiara e precisa, che il rappresentante indiretto doganale debba rispondere anche dell’IVA all’importazione”.
Osserva, infatti, la Cassazione che “è vero che dalla formulazione dell’art. 201 della direttiva IVA, secondo cui l’IVA all’importazione «è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro d’importazione», risulta che tale articolo lascia un potere discrezionale agli Stati membri per designare i soggetti debitori di tale imposta e che questi ultimi possono designarne più di uno, ivi compreso il rappresentante indiretto dell’importatore (punti 54-57).
Tuttavia, le disposizioni di una direttiva devono «essere attuate con un’efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto (sentenza del 24 ottobre 2013, Commissione/Spagna, C-151/12, EU:C:2013:690, punto 26 e giurisprudenza ivi citata)». E, a tal fine, «è indispensabile che la situazione giuridica derivante dalle misure nazionali di trasposizione di una direttiva sia sufficientemente precisa e chiara da permettere ai singoli interessati di conoscere l’ampiezza dei loro diritti e obblighi (v., in tal senso, sentenza del 14 febbraio 2012, Flachglas Torgau, C-204/09, EU:C:2012:71, punto 60)», anche in ragione del principio di certezza del diritto, che «esige che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare qualora esse possano avere conseguenze sfavorevoli per gli individui e le imprese (sentenze del 30 aprile 2019, Italia/Consiglio (Contingente di pesca del pesce spada del Mediterraneo, C-611/17, EU:C:2019:332, punto 111, e del 26 marzo 2020, Hungeod e a., C496/18 e C497/18, EU:C:2020:240, punto 93 e giurisprudenza ivi citata)» (punti 59-61)”.
A giudizio della Suprema Corte, una norma espressa che, nell’ordinamento italiano, individui – in maniera sufficientemente chiara e precisa nel senso appena prospettato – il rappresentante indiretto come obbligato al pagamento dell’IVA all’importazione non è rinvenibile:
“a) nel D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 34 e 38, non facendo parte l’IVA all’importazione dell’obbligazione doganale come più sopra si è già evidenziato;
b) nel D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 3, comma 2, (“I dazi, i prelievi e le altre imposizioni all’importazione ed all’esportazione previsti dai regolamenti comunitari sono accertati, liquidati e riscossi secondo le disposizioni dei regolamenti stessi nonché, ove questi rinviino alla disciplina dei singoli Stati membri o comunque non provvedano, secondo le norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e delle altre leggi in materia doganale”), che contiene una disposizione concernente unicamente le modalità di riscossione e non anche la responsabilità di specifici soggetti;
c) nel D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 1, e art. 70, comma 1, che, ugualmente, attengono alla riscossione dell’imposta e non individuano il soggetto responsabile del pagamento;
d) nel D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, art. 2, comma 1, conv. con modif. nella L. 27 febbraio 1984, n.17, che attiene alla omessa o falsa dichiarazione di intenti in caso di cessione ad esportatore abituale ed è, quindi, inapplicabile alla fattispecie, non coinvolgendo, in ogni caso, specificamente, il rappresentante indiretto dell’importatore”.
Pertanto, il Giudice di legittimità giunge a declinare il seguente principio di diritto: “L’IVA all’importazione non fa parte dell’obbligazione doganale definita dall’art. 5 del Regolamento UE del 9 ottobre 2013, n. 952 (istitutivo del codice doganale dell’Unione) e, pertanto, del suo mancato pagamento risponde unicamente l’importatore e non anche il suo rappresentante indiretto, in assenza di specifiche ed inequivoche disposizioni nazionali che ne prevedano la responsabilità solidale”.
Rebus sic stantibus, risulta di fondamentale importanza verificare se la posizione di rottura espressa con la sentenza de qua sarà confermata dalla futura giurisprudenza di merito e legittimità e, soprattutto, se l’Agenzia delle Dogane intenderà conformarsi agli innovativi principi espressi.
I PROFESSIONISTI DI QVADRA
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