Come regolare l’esportazione temporanea delle merci finalizzata all’esposizione, alle fiere, ai congressi ed analoghe manifestazioni?
Ebbene, la Convenzione di Bruxelles del 6 dicembre 1961, recepita in Italia con D.P.R. del 18 marzo 1963, n. 2070, istituiva il c.d. “Carnet ATA”, per tale intendendosi il documento doganale di accompagnamento delle merci vincolate al regime di transito unionale esterno.
La ratio sottesa alla Convenzione ATA è quella di facilitare le operazioni doganali connesse al trasporto internazionale di merci non unionali, da un punto ad un altro del territorio doganale dell’Unione, con esonero, totale o parziale, dal pagamento dei dazi all’importazione ed altri oneri o misure di politica commerciale, salvo siano normativamente previste restrizioni all’import o all’export.
A tal fine, la Convenzione in oggetto prevede il rilascio del “Carnet ATA”, quale documento di accompagnamento della merce, accettato dalle autorità doganali in luogo dei documenti doganali ordinari e della garanzia per il pagamento dei diritti di importazione e delle eventuali somme dovute nelle ipotesi di violazione della normativa sull’ammissione temporanea.
Su istanza del richiedente nonché in base al valore dichiarato delle merci, al rilascio del “Carnet ATA” viene contestualmente attivata una polizza assicurativa volta a garantire il pagamento dei diritti doganali alle dogane estere, laddove la merce non venga successivamente riesportata.
In Italia, l’ente abilitato al rilascio del “Carnet ATA” è la Camera di Commercio competente per territorio, ossia quella del luogo ove il richiedente ha la propria sede legale.
La validità del “Carnet ATA” è limitata a dodici mesi, termine entro il quale le merci dovranno essere riesportate nel territorio di provenienza. Nel termine di sei mesi dalla data in cui l’autorità doganale richiede il pagamento dei diritti di importazione, la Camera di Commercio deve fornire la prova della riesportazione delle merci, producendo il certificato di riesportazione apposto sul libretto ATA dalle autorità preposte, le quali hanno, precedentemente, accordato l’ammissione temporanea.
Al termine del periodo di utilizzazione ed entro otto giorni dalla scadenza del periodo concordato, il “Carnet ATA” deve essere restituito alla Camera di Commercio emittente.
Posta questa breve premessa, si segnala che anche per quanto concerne il “Carnet ATA” è in corso il processo di reingegnerizzazione, digitalizzazione e semplificazione delle procedure doganali.
Ciò implica che, progressivamente ed entro la fine del 2026, la versione cartacea sarà sostituita dalla versione digitale.
Cosa cambierà?
A partire dal 1 Aprile 2023, tutti i soggetti iscritti al Registro delle Imprese e registrati nel portale www.registroimprese.it sono tenuti a trasmettere telematicamente, tramite il portale CERT’O, la domanda di acquisto, allegando la relativa lista merci.
La Camera di Commercio fornirà al richiedente un nome utente ed una password per accedere all’App connessa ai sistemi doganali.
Nel periodo transitorio, la versione cartacea e quella digitale conviveranno e rimarrà in vigore l’obbligo di esibire il “Carnet ATA” cartaceo in Dogana.
Doveroso, infine, è rilevare che in ragione dello stato di guerra in corso tra la Federazione Russa e l’Ucraina, è stato sospeso il rilascio dei Carnet ATA per le merci ivi destinate.
I PROFESSIONISTI DI QVADRA
Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.