Premessa.
Con l’auspicio di deburocratizzare le procedure doganali, nell’ormai lontano 2007, veniva avviato il Sistema Comunitario di Controllo Automatizzato all’Esportazione (ECS) al fine didigitalizzare e dematerializzare la bolletta doganale.
Con specifico riferimento ai processi di esportazione e di transito, la reingegnerizzazione è iniziata nel febbraio 2022, prevedendo l’obbligo per gli operatori economici di gestire telematicamente le relative operazioni doganali. In tal senso, venivano successivamente pubblicate le specifiche tecniche inerenti all’utilizzo del linguaggio XML.
La deadline per ultimare la dematerializzazione è fissata, attualmente, al 31 dicembre 2025.
Ebbene, dopo numerosi rinvii dovuti a difficoltà operative riscontrate in concreto, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblicava, l’8 Ottobre 2024, la nota informativa n. 0622909 con la quale confermava l’obbligatorietà dell’adozione delle nuove modalità dichiarative per l’esportazione ed il transito a partire dal 2 dicembre 2024. Pertanto, a decorrere da tale data, sono rese definitive le nuove procedure di esportazione con dataset “B” e di transito con dataset “D” con dismissione del tracciato ET/ET1.
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Dichiarazione di esportazione e dichiarazioni di transito: sono operative le nuove fasi funzionali
La nuova fase funzionale AES-PH1, per la dichiarazione di esportazione e la nuova fase 5 del progetto NCTS per la dichiarazione di transito, consentono all’esportatore/speditore autorizzato, oltre alla presentazione della dichiarazione, altresì la possibilità di apportare modifiche e/o cancellazioni alla stessa.
In particolare, l’acquisizione, la rettifica e l’annullamento della dichiarazione avverranno tramite creazione di un protocollo digitalizzato che consente il colloquio tra l’ufficio esportazione ed il dichiarante, il quale si svolgerà, sostanzialmente, tramite lo scambio di messaggi in formato XML in web services.
E’ altresì data la possibilità di inviare telematicamente la dichiarazione di esportazione e/o di transito prima della presentazione delle merci all’ufficio esportazione o all’ufficio di partenza. Nel caso di dichiarazione di esportazione è altresì data la possibilità di accedere allo sdoganamento centralizzato.
Non solo. La nuova modalità consente al dichiarante di:
- Presentare la dichiarazione completa oppure “parcellizzata”;
- Presentare la dichiarazione standard, la pre-dichiarazione, la dichiarazione semplificata ovvero la dichiarazione complementare;
- Presentare la dichiarazione di esportazione per più di 40 articoli, con superamento del precedente limite-soglia previsto.
Per quanto concerne l’identificazione e la firma digitale del dichiarante, questa avverrà tramite SPID, CNS o CIE ed è previsto il riconoscimento delle altre Certification autorithies.
Doveroso è, inoltre, precisare che le operazioni di esportazioni a “groupage” non sono più consentite.
Ordunque, sono previste 4 fasi della dichiarazione: registrazione, accettazione notificata al dichiarante tramite l’attribuzione del numero MRN (Master Reference Number), attribuzione del controllo e svincolo.
In ultimo, sul punto si segnala che i precedenti ET/ET1 saranno sostituiti dai seguenti nuovi messaggi:
B1 – Dichiarazione di esportazione e dichiarazione di riesportazione;
B2 – Regime speciale “trasformazione” e dichiarazione per il perfezionamento passivo;
B4 – Dichiarazione per la spedizione di merci nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali;
C1 – Dichiarazione semplificata di esportazione;
C2 – Notifica di presentazione delle merci in relazione alla pre-dichiarazione;
D1– Regime speciale-dichiarazione di transito;
D2– Regime speciale- dichiarazione di transito con requisiti in materia di dati ridotti (trasporto ferroviario, aereo e marittimo);
D4– Notifica di presentazione della merce in relazione alla pre-dichiarazione transito.
I PROFESSIONISTI DI QVADRA
Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.