Decreto Accertamento (D. Lgs. 13/2024)
Il soggetto non residente o privo di una stabile organizzazione in Italia ha l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale (art. 17, co. 3 del DPR 633/1972 così come riformato dal D. Lgs. 13/2024) o, alternativamente, avere l’identificazione diretta (art. 35-ter del DPR 633/1972) quando: “effettua un’operazione che è soggetta ad IVA in Italia ed i relativi obblighi sono previsti a carico del soggetto non residente oppure l’operazione viene svolta nei confronti di soggetti non tenuti all’applicazione dell’inversione contabile, o quando è imposta da specifiche esigenze della disciplina sugli scambi intracomunitari”.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, co. 3 del DPR 633/1972, “il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto”.
Il Decreto Legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, rubricato “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, entrato in vigore il 22 febbraio 2024, provvede alla revisione complessiva del sistema sanzionatorio tributario, in attuazione della delega fiscale, apportando altresì talune importanti modifiche alla figura del rappresentante fiscale.
Invero, ai sensi dell’articolo 4 del D. Lgs. 13/2024, ai fini della prevenzione e del contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA, è stato introdotto un duplice obbligo di garanzia a carico del rappresentante fiscale.
Il primo obbligo di garanzia attiene alla nomina del rappresentante fiscale. Difatti, l’art. 17, co. 3 del DPR 633/1972 così come riformato dal D. Lgs summenzionato, prevede espressamente che il rappresentante fiscale, nominato al ricorrere dei presupposti soggettivi di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Decreto del Ministro delle Finanze n. 164/1999, possa assumere tale ruolo “solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati”.
Il secondo obbligo di garanzia è invece prescritto dall’art. 35, co. 7- quater del DPR 633/1972 e concerne l’inclusione nella banca dati Vies dei soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono agli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA tramite un rappresentante fiscale. Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 Dicembre 2024 sono individuati termini e modalità di rilascio della garanzia ai fini dell’iscrizione nella banca dati Vies del soggetto rappresentato.
Inoltre, il rappresentante fiscale ha l’obbligo di verificare la completezza e la corrispondenza del corredo documentale ed informativo prodotto dal contribuente con le notizie in suo possesso.
Si evidenzia che l’iscrizione nell’archivio Vies è il presupposto indefettibile per essere identificati dalla controparte quale soggetto passivo IVA nonché per gestire e qualificare correttamente gli scambi di beni e servizi effettuati dai soggetti passivi.
L’omessa iscrizione del cessionario nella banca dati Vies implica l’imponibilità dell’operazione nello Stato UE di origine.
L’omessa iscrizione del cedente nella banca dati Vies è qualificabile quale non imponibile in capo al cedente italiano e, quindi, l’operazione è qualificabile in termini di operazione intracomunitaria se il cedente presenta il pertinente elenco riepilogativo.
In entrambi i casi, la garanzia dovrà essere prestata dal rappresentante fiscale, in favore del Direttore pro tempore della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale, sotto forma di, alternativamente:
- Cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- Fideiussione bancaria;
- Polizza fideiussoria.
Relativamente al valore della garanzia è previsto:
- Ai fini della nomina del rappresentante fiscale, un valore massimale minimo determinato in base al numero di soggetti rappresentati e per un periodo minimo di 48 mesi, decorso il quale non deve essere presentata nuovamente;
- Ai fini dell’iscrizione nell’archivio Vies, un valore massimale minimo di 50.000,00 Euro per un periodo minimo di 36 mesi a partire dalla data di consegna della garanzia stessa alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate. Decorso tale termine, la garanzia non dovrà essere rinnovata.

I PROFESSIONISTI DI QVADRA
Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.