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Nell’ambito dell’iniziativa sul Green Deal, l’Unione Europea ha introdotto il pacchetto legislativo noto come “Fit for 55%” (“Pronti per il 55%”), impegnandosi a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra nell’Unione entro il 2030 di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990. Strumento essenziale per raggiungere tale obiettivo sarà l’iniziativa del Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, noto come CBAM, utile per centrare gli impegni sulla neutralità climatica prefissata dall’UE entro il 2050 e per affrontare il pericolo delle delocalizzazioni selvagge della produzione di merce inquinante in quei paesi terzi meno attenti alla questione ambientale.
Fino ad oggi e durante tutto il periodo noto come “fase transitoria” (01/10/2023 – 31/12/2025), la mansione richiesta agli importatori Unionali ha riguardato e riguarderà essenzialmente l’attività di rendicontazione autonoma dei volumi di merci CBAM importate in UE.
Tuttavia, a partire dal 01/01/2026 (l’inizio della cosiddetta “fase attuativa”), parallelamente all’obbligo di rendicontazione, si aggiungerà il pagamento di una vera e propria imposta tramite l’acquisto di certificati CBAM, del valore corrispondente alle emissioni di CO2 incorporate nei prodotti importati soggetti alla normativa 2023/956.
Il cambiamento relativo alla modalità di rendicontazione delle emissioni, dall’utilizzo dei dati di default al reperimento e calcolo dei valori relativi alle emissioni incorporate reali, ha trovato impreparati un elevato numero di importatori Unionali e di fornitori/produttori extra-Ue, che hanno riscontrato (e riscontrano tutt’ora) serie difficoltà nell’adempimento alla normativa CBAM.
Come professionisti del settore, abbiamo pensato a quali potrebbero essere le migliori soluzioni da mettere in campo per riuscire a superare tali ostacoli, delle quali saremmo lieti di parlare durante il nostro webinar di lunedì 02 dicembre 2024.
Intoltre, al fine di porre solide basi per il futuro funzionamento del meccanismo di adeguamento del carbonio, iniziando così a dare forma al “mercato” dei certificati CBAM, il Regolamento 2023/956 prevederà l’introduzione di cinque nuovi articoli a partire dal 31/12/2024.
Gli articoli in questione richiedono all’importatore Unionale l’ottenimento dello speciale status di “dichiarante CBAM autorizzato”, utile per poter successivamente importare i beni attenzionati dalla normativa.
Una volta ottenuto tale titolo, la Commissione assegnerà a ciascun dichiarante un numero unico di conto al quale quest’ultimo potrà accedere tramite il registro CBAM, una banca dati elettronica contenente dati e informazioni relative ai dichiaranti Unionali, nonché quelle dei gestori di impianti situati nei paesi terzi.
Le informazioni che l’importatore Unionale dovrà inserire all’interno della domanda di autorizzazione spazieranno dai riferimenti relativi all’azienda e le sue capacità finanziarie alle autocertificazioni e certificazioni rilasciate dalle autorità preposte che attestino l’assenza di violazioni della normativa doganale e fiscale o delle norme sugli abusi di mercato e l’assenza di ordini di riscossione pendenti per debiti fiscali nazionali.