Obblighi dichiarativi nella movimentazione transfrontaliera di valuta

20/11/2024 dalle 15.00

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La libera circolazione dei capitali è una delle quattro libertà fondamentali del mercato unico dell’UE e, oltre a essere quella di più recente introduzione, è anche la più ampia in virtù della sua peculiare dimensione extra UE.

Scolpita negli articoli 63 e 66 TFUE, essa vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi. È per questa ragione che, a partire dall’inizio degli anni ’90 del secolo scorso, sono state abolite tutte le norme di carattere penale che sanzionavano il trasferimento da e verso l’estero di valuta.

In loro vece sono stati tuttavia introdotti degli obblighi dichiarativi – c.d. monitoraggio fiscale – che concernono la movimentazione transfrontraliera di denaro contante, di oro da investimento nonché di monete non aventi corso legale. Tra queste ricordiamo i principali:

  • Lgs. 19 novembre 2008, n. 195, rubricato “Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005”;
  • 17 gennaio 2000, n. 7, rubricata “Nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998”.
  • L. 28 giugno 1990, n. 167, rubricato “Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori”.

Tale disciplina non esplica, tuttavia, solo funzioni tributarie ma funge anche da presidio per le condotte di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo internazionale: il GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale) segnala, con la raccomandazione n. 32, l’opportunità di prevedere e seguire misure di controllo adeguate sui movimenti transfrontalieri di denaro contante.

Ad oggi, ai sensi dell’articolo 3 del D. Lgs. 195/2008 e dell’articolo 3 del Regolamento UE 2018/1672, la movimentazione transfrontaliera
di denaro contante
(per tale intendendosi: valuta, strumenti negoziabili al portatore, beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore), costituisce oggetto dell’obbligo, gravante su chiunque ed ogniqualvolta si tratti di somme di importo pari o superiore ad Euro 10.000,00, di effettuare la dichiarazione valutaria all’Agenzia delle Dogane.

Al contempo, la disciplina concernente la movimentazione unionale ed extra-unionale dell’oro da investimento, contenuta nella Legge n. 7/2000, quale recante la disciplina del mercato dell’oro, ed, altresì, nel Provvedimento n. 14 del 2000 emanato dall’UIF (Unità di Informazione Finanziaria), prescrive l’obbligo di dichiarare le operazioni di import ed export in oro, e i trasferimenti al seguito, di valore pari o superiore ad Euro 12.500,00. Eventuali violazioni dovranno essere tempestivamente comunicate dall’Ufficio della Dogana competente all’UIF e, per conoscenza, alla Direzione Dogane- Ufficio controlli Dogane.

Si segnala che con la Legge Delega n. 15 del 21 Febbraio 2024 è stato dato impulso alla modifica della Legge n. 7/2000 al fine, da un lato, di abbassare la soglia rilevante per le dichiarazioni valutarie aventi ad oggetto l’oro da Euro 12.500,00 ad Euro 10.000,00 e, dall’altro, di ricomprendere nell’ambito applicativo anche i semilavorati. La definizione di semilavorati è rinvenibile nell’articolo 1, comma 1, lettera c) numero 3, DPR 150/2002.

Per quanto concerne il regime sanzionatorio, l’articolo 4 del D. Lgs 195/2008 riconosce espressamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e ai militari della Guardia di Finanza diversi poteri e facoltà di accertamento e di contestazione.

Le autorità competenti e preposte sono tenute a redigere il Verbale di contestazione, da trasmettersi al MEF entro sette giorni dalla data dell’avvenuta contestazione, ai fini del procedimento sanzionatorio e da notificarsi immediatamente all’interessato (nel termine di giorni 90 se quest’ultimo è residente in Italia mentre, se residente all’estero, nel termine di giorni 360).

Ai sensi dell’articolo 6 del D. Lgs 195/2008, nei casi di violazione delle disposizioni dell’articolo 3 del medesimo D. Lgs, il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, di importo pari o superiore ad Euro 10.000,00 e di cui sia stata omessa la dichiarazione valutaria, è sottoposto a sequestro dall’Agenzia delle Dogane o dalla Guardia di Finanza, con priorità per le banconote e le monete aventi corso legale. In caso di mancanza o incapienza, si provvede al sequestro degli strumenti negoziabili al portatore – per tali intendendosi, quegli strumenti che consentano di esigere il pagamento di una somma di denaro, quali assegni turistici, assegni, vaglia cambiari, ordini di pagamento emessi dal portatore– che siano di facile e di pronto utilizzo. Avverso il provvedimento di sequestro, gli interessati possono proporre opposizione al MEF entro dieci giorni dalla data di esecuzione dello stesso. Il MEF decide sull’opposizione con ordinanza motivata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’opposizione corredato dal relativo atto di contestazione.

Il denaro sequestrato è utilizzato ai fini del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate (previste nella misura del minimo di Euro 300,00, ai sensi dell’articolo 9 del D. Lgs. 195/2008) ed affluisce nel Fondo unico di giustizia. Per la parte eccedente l’importo della sanzione amministrativa, il denaro contante è restituito agli aventi diritto, previa istanza da proporsi entro il termine di cinque anni dalla data di sequestro.

Infine, si ricorda come l’art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, impone a talune categorie di contribuenti un obbligo dichiarativo annuale dei trasferimenti effettuati verso l’estero, con la precisa indicazione della natura e del luogo del loro impiego.

Focus del Corso
  • Correlazione doganale e valutaria;
  • Documentazione finanziaria;
  • Compliance normativa;
  • Gestione dei rischi.

Chi sono i docenti del corso?
Samuel Bolis
Avvocato presso lo Studio Tosi - Legale e Tributario

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