Scambi commerciali con la Federazione Russa: operazioni vietate e consentite

09/10/2024 dalle 15.00

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Secondo le stime del Ministero degli esteri, nel primo semestre 2024 l’interscambio commerciale tra l’Italia e la Russia è stato di poco superiore ai 3,7 miliardi di euro (dei quali: 2,119 in export e 1,638 in import). I rapporti commerciali tra i due Paesi vanno nel tempo contraendosi, principalmente a causa delle sanzioni che la Comunità internazionale ha elevato nei confronti della Russia già a partire dal 2014, anno dell’invasione della Crimea, e quindi potenziato dal febbraio 2022 a seguito dell’avvio della guerra in Ucraina.

Nell’ambito della politica estera e di sicurezza dell’Unione Europea (PESC), i c.d. “pacchetti sanzionatori” rappresentano un importante strumento, atto a garantire la tutela dei diritti umani, il rispetto del diritto internazionale, l’integrità territoriale, il prevenire dei conflitti nonché una risposta concreta alle crisi politiche internazionali, attuali o emergenti.

In un siffatto contesto, si inserisce il Regolamento (UE) 833/2014 con il quale l’Unione Europea adottava misure restrittive “in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

In occasione della sessione straordinaria del Consiglio “Affari Esteri” tenutasi il 03 Marzo 2014 (a seguito dell’invasione russa della Crimea), si rilevava la necessità di intervenire rapidamente adottando misure tempestive, restrittive, incisive e dissuasive.

Le principali misure restrittive che l’UE può adottare sono sanzioni aventi natura economica, finanziaria, settoriale ed individuale. A queste, si aggiungono altresì sanzioni c.d. “di nuova generazione” (quali, ad esempio, le restrizioni volte a contrastare la disinformazione), misure c.d. “di ritorsione” (quali, ad esempio, la sospensione dell’accordo bilaterale inerente al rilascio dei visti a cittadini russi membri dell’apparato statale e la sospensione dei “passaporti d’oro” rilasciati ai cittadini russi benestanti e connessi al governo russo in cambio di investimenti negli Stati emittenti).

 

In un siffatto contesto, lo scorso 25 Giugno 2024, il Consiglio adottava, nei confronti della Federazione Russa, il quattordicesimo “pacchetto sanzionatorio” comprensivo dei Regolamenti UE 2024/1739, 2024/1745, 2024/1746 e 2024/1776, con il quale inaspriva le misure restrittive esistenti. Successivamente, il 30 Giugno 2024, veniva pubblicato il Regolamento UE 2024/1865, modificativo del Regolamento CE 2006/765.

Tra i settori compresi nell’ambito applicativo del quattordicesimo pacchetto sanzionatorio summenzionato, troviamo:

– il settore energetico: nuove restrizioni sul gas naturale liquefatto (GNL);

– il settore dei trasporti: nuove restrizioni adottate nei confronti di specifici vettori marittimi listati; divieto di decollo, atterraggio e sorvolo nel territorio dell’UE per voli non di linea; estensione restrizioni per il trasporto su strada;

– il settore finanziario: divieto di utilizzo di servizi di messagistica finanziaria (SWIFT; SPFS e sistemi equivalenti);

– il settore dell’import e dell’export: nuovi beni rientrano oggi tra quelli listati e di cui ne è vietata l’importazione e l’esportazione. Desta particolare interesse il divieto di esportare i beni c.d. “dual use”, i beni e tecnologie finalizzate alla raffinazione del petrolio nonché, da ultimo, l’Elio e i veicoli Fuoristrada);

– il settore della proprietà intellettuale: divieto imposto agli uffici competenti nel territorio dell’UE di accettare marchi, brevetti e qualsiasi altro bene materiale ed immateriale connesso alla proprietà intellettuale e di origine russa.

 

A tutto quanto sopra riportato, si aggiunga altresì l’ampliamento del novero di persone fisiche e giuridiche nei confronti delle quali sono state adottate misure di asset freeze (congelamento di fondi). In particolare, trattasi di soggetti listati in ragione del loro coinvolgimento diretto o indiretto nella guerra di aggressione contro l’Ucraina. Ad oggi, nell’Allegato I del Regolamento 2014/269 è possibile contare 2296 soggetti di varia estrazione sociale (ivi compresi Capi di Stato, Primi Ministri, Ufficiali, Membri della Duma di Stato, Membri delle Forze dell’Ordine e del Servizio di Sicurezza e di nazionalità russa, bielorussa, ucraina, russa-tedesca e lettone-israeliana.

E’ doveroso rilevare – come, d’altronde, denota l’elencazione esemplificativa e non esaustiva sopra riportata- che le misure coercitive adottate nei confronti della Federazione Russa non si limitano ad avere un carattere commerciale/merceologico (divieti di importazione ed esportazione) bensì si spingono sino ad arrivare ad imporre limitazioni di natura soggettiva.

Infine, si segnala altresì il rafforzamento della c.d. “No Re-Export to Russia Clause”, quale clausola costitutiva elemento essenziale del contratto ed in forza della quale gli operatori economici europei sono tenuti ad adottare misure appropriate di due diligence per scongiurare il rischio di diversione e riesportazione in Russia e Bielorussia in elusione dei divieti di esportazione.

 

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Focus del Corso
  • Operazioni vietate e consentite;
  • Normative UE;
  • Sanzioni e restrizioni;
  • Strategie aziendali.

Chi sono i docenti del corso?
Samuel Bolis
Avvocato presso lo Studio Tosi - Legale e Tributario

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