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Il quadro normativo sin qui strutturato dalla Commissione Europea in vista del raggiungimento degli obiettivi “emissioni nette zero” entro il 2050 passa anche dalla recente introduzione del nuovo Regolamento (UE) 2023/1542, avente come oggetto la normativa in materia di batterie e rifiuti di batterie.
In un’ottica di più ampio respiro, l’atto legislativo si pone come risposta unilaterale ad una serie di potenziali criticità future e reali necessità attuali, proponendosi come strumento tramite il quale garantire un approvvigionamento duraturo e sostenibile di litio, nichel, piombo e cobalto, attraverso un potenziamento significativo del processo di recupero e riciclaggio di tali sostanze, presenti all’interno delle batterie. Questi elementi, litio in primis, rientrano fra le materie di fondamentale importanza la cui commercializzazione risulta vitale per l’economia dell’Unione Europea, con particolare riferimento all’industria delle auto elettriche e dei sistemi di accumulo di fonti rinnovabili. Alcune fonti prevedono, infatti, un incremento della domanda di litio di circa dodici volte rispetto a quella attuale entro il 2030 e di circa ventuno entro il 2050. In vista di tale aumento, la Commissione ha deciso di adottare una strategia preventiva per non dipendere dalle importazioni di quei paesi che hanno, de facto, un monopolio sul commercio internazionale.
Come riportato dal comma 3 dell’articolo 1, la normativa si applicherà a tutte le categorie di batterie, intese come “qualsiasi dispositivo che eroga energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica [..]”, incluse quelle incorporate o aggiunte a prodotti oppure specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti.
Sebbene il regolamento interessi tutti gli operatori economici attivi nella catena di approvvigionamento e distribuzione di batterie, particolare attenzione destano le prescrizioni gravanti su fabbricanti ed importatori.
Il fabbricante, inteso come “qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica una batteria, oppure la fa progettare o fabbricare, e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio oppure la mette in servizio per le sue finalità” (art. 3, comma 33), dovrà espletare le procedure di valutazione di conformità ai sensi dell’art. 38, essendo questi il soggetto che conosce nel dettaglio il processo di progettazione e di produzione delle stesse.
Gli importatori dovranno, invece, verificare la conformità delle batterie prima di immetterle sul mercato, indicando su di essa i propri riferimenti e tenendo a disposizione delle autorità nazionali la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica per 10 anni.
Va da sé che, qualora la batteria abbia un’origine non Unionale – il che si registra nella maggior parte dei casi – gli obblighi normativi posti a carico del fabbricante si considerano quali gravanti in capo agli importatori.
Secondo le nuove previsioni, a partire dal 18 agosto 2024 tutte le batterie dovranno riportare la marcatura CE, non prevista dalla precedente Direttiva 2006/66/CE, associata puntualmente ad una Dichiarazione di conformità redatta conformemente all’Allegato IX, con annessa indicazione del “modulo” applicato, ai sensi degli artt. 18 e 19.
L’impegno alla trasparenza verso il consumatore viene esplicitato attraverso le nuove disposizioni in tema di etichettatura che prevedono la divulgazione di una serie di informazioni generali sul prodotto di cui all’Allegato VI (art. 13), fra le quali spiccano i riferimenti al fabbricante, la categoria della batteria e le informazioni che la identificano, luogo e data di fabbricazione, peso, capacità, composizione chimica, etc.
A partire dal 18 febbraio 2027, le batterie dovranno altresì riportare un codice QR che, una volta scansionato, permetterà di accedere ad una serie di informazioni riguardanti il “Passaporto della batteria”, la Dichiarazione di conformità, la modalità di gestione del rifiuto e, infine, una relazione redatta dal produttore stesso relativa al dovere di diligenza.
Sulla scorta della vecchia Direttiva 2006/66/CE relativa a pile ed accumulatori, anche il nuovo regolamento vieta l’immissione sul mercato di batterie contenenti più di una certa percentuale di mercurio e cadmio, estendendo il divieto anche alle batterie portatili (comprese quelle incorporate in apparecchi) con più dello 0,01% di piombo in peso (art. 6).
È degno di nota rilevare come il regolamento non debba essere applicato in toto a tutte le categorie di batterie ai quali esso si riferisce. Alcune disposizioni sono difatti riferite solamente a determinate tipologie di batterie comunemente intese come più “performanti”: parliamo delle batterie per i mezzi di trasporto leggeri, per i veicoli elettrici e delle batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh.
Per tale gruppo di batterie, il regolamento ha previsto l’introduzione del “Passaporto digitale” che dovrà contenere informazioni relative al modello della batteria e diverse informazioni specifiche relative alla singola batteria, assieme a quanto previsto dall’Allegato XIII.
A fianco a tale disposizione, l’articolo 7 annuncia la necessità della redazione di una “Dichiarazione dell’impronta di carbonio” (Carbon FootPrint, CFP) che dovrà contenere i dati del fabbricante e la quantità in Kg di CO2 rilasciati per kWh di potenza della batteria fornita durante il suo ciclo di vita, nonché per ogni specifica fase del ciclo di vita del prodotto (Allegato II).
Fra gli aspetti più interessanti si rileva l’introduzione del concetto di “Responsabilità estesa del produttore”, postulata dettagliatamente all’interno dell’articolo 56 del regolamento. Secondo tale principio, ogni produttore sarebbe tenuto a designare un rappresentante autorizzato per gestire questa responsabilità.
In particolare, tale gravame richiede il pagamento di un contributo finanziario per coprire i costi futuri legati alla raccolta differenziata, inclusi trasporto, trattamento e smaltimento delle batterie. È previsto, inoltre, il monitoraggio e la comunicazione dei dati alle autorità competenti.
I produttori hanno, comunque, la facoltà di affidare questa responsabilità a un’organizzazione di settore che dovrà pubblicare sul proprio sito i dati relativi al tasso di raccolta differenziata, all’efficienza e alla riciclabilità dei prodotti, nonché informazioni inerenti alle procedure per la scelta, da parte dei produttori, del gestore rifiuti cui appoggiarsi.
Responsabili di medio-alto livello di aziende che commerciano con l’estero.