NON SI APPLICANO LE SOGLIE SANZIONATORIE DI CUI ALL’ART. 303 T.U.L.D.
Si segnala la sentenza n. 24788 del 18 Agosto 2023, con la quale la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in ordine alla questione, a lungo dibattuta, circa la natura dell’I.V.A. all’importazione e le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla contestazione della sua evasione.
La Corte di Cassazione, conformandosi all’orientamento giurisprudenziale maggioritario (si veda, tra le altre, Cass. 29 Luglio 2021, n. 21659; Cass. 21 Marzo 2019, n. 7951; Cass. 13 Luglio 2018, n. 18652; Cass. 6 Aprile 2018, n. 8473), ribadisce che l’I.V.A. all’importazione ha natura giuridica di tributo interno e che, quindi, non potendo essere qualificata quale diritto di confine, preclude l’applicabilità dell’art. 303 T.U.L.D..
Il fatto che i dazi doganali e l’I.V.A. all’importazione condividono lo stesso nesso tra fatto generatore ed esigibilità non deve, infatti, confondere. L’I.V.A. è e rimane incardinata nel sistema generale dell’I.V.A. (sul punto, si veda anche Cass. N. 16463/2016, Cass. 8473/2018 e Cass. 7951/2019) e rileva in sede di importazione per consentire l’immissione in consumo dei beni. Pertanto, la circostanza che la sua materiale riscossione avvenga per il tramite dell’ADM ha a che fare con ragioni di mera economia gestionale.
Se, dunque, l’I.V.A. all’importazione ha natura di tributo interno e non di diritto di confine, non può che concludersi affermando l’inapplicabilità delle soglie sanzionatorie di cui all’art. 303 T.U.L.D. all’evasione dell’I.V.A. all’importazione.
Ciò in quanto l’art. 303 del T.U.L.D. espressamente menziona i diritti di confine, senza mai citare l’I.V.A. all’importazione. Di tal ché, dall’interpretazione letterale della norma in oggetto emerge in modo evidente l’intenzione del legislatore di volersi riferire soltanto ai diritti di confine.
Il principio tracciato dalla Corte non è di poco conto, considerato che le sanzioni di cui all’art. 303 del T.U.L.D. vengono applicate “a scaglioni” e il computo dell’IVA ai fini della determinazione dello scaglione di riferimento può comportare differenze rilevanti nel carico complessivo.
Viene, peraltro, da chiedersi quale sorte e quali rimedi debbano riconoscersi a coloro che, sino ad oggi, abbiano provveduto al pagamento delle sanzioni amministrative irrogate dalle autorità doganali per l’evasione dell’I.V.A. all’importazione e quantificate ai sensi e per gli effetti dell’art. 303 T.U.L.D..
Non si può escludere che si ricada in un caso di difetto assoluto di presupposto sanzionatorio, tale per cui sarebbe esperibile dal contribuente il rimedio dell’istanza di ripetizione/rimborso delle somme indebitamente versate in eccedenza, sussistendo l’errore qualificato imputabile all’autorità doganale, con il solo limite dei casi in cui ricorre il passaggio in giudicato di una sentenza resa all’esito di un contenzioso giudiziale.
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