Le nuove figure di destinatario certificato e speditore certificato
Il D. Lgs. 180/2021, per effetto del recepimento della Direttiva UE 2020/262, ha innovato il regime delle accise armonizzate introducendo due nuove figure di operatori commerciali: il destinatario certificato e lo speditore certificato.
Esclusivamente tra i suddetti soggetti, che devono essere censiti sia nell’Anagrafe accise nazionale che in quella unionale (SEED), possono essere movimentati i prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali, previo conseguimento di autorizzazione della competente autorità.
Emcs fase 4.0: il nuovo e-das unionale
A far data dal 13.02.2023, ai sensi del novellato art. 10, comma 3, del D. Lgs. n. 504/1995 (T.U.A.), la movimentazione dei suddetti prodotti deve avvenire con il messaggio elettronico e-DAS unionale che sostituisce il documento amministrativo semplificato cartaceo – DAS (Comunicazione del 14.12.2022 Prot. 569047/RU).
La circolare dell’Agenzia Dogane e Monopoli n. 3 del 03.02.2023, Prot. 70294/RU, ha illustrato le istruzioni operative per l’utilizzo dell’e-DAS unionale, sottolineando l’operatività tramite il sistema EMCS (Excise Movement Control System)che identifica unsistema informatizzato comunitario per il controllo dei movimenti tra gli Stati membri dei prodotti in sospensione d’accisa. Successivamente, con la medesima circolare, ADM passa in rassegna i tratti distintivi e gli obblighi rispettivamente fissati per ciascuna delle due figure di destinatario certificato e speditore certificato, già disciplinate dal sopracitato D. Lgs. 180/2021 e dagli artt. 8-bis e 9-bis T.U.A.
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