Si segnala la sentenza in oggetto segnata, la quale ha dichiarato illegittimo un caso di ripresa a tassazione, con connesso trattamento sanzionatorio, effettuati dall’Agenzia delle Dogane in esito alla contestazione della classificazione doganale dichiarata da un operatore italiano per merce dallo stesso importata.
La particolarità della vicenda risiede nella circostanza che la Società importatrice, al fine di corroborare la correttezza del proprio operato, ha prodotto, soltanto nel corso del giudizio di primo grado, una ITV della Dogana Belga, rilasciata ad altro operatore ed in un’epoca successiva alla data dell’importazione in contestazione, ma per merce identica.
La Dogana italiana ha opposto che le Autorità doganali dell’UE sono vincolate a riconoscere, senza alcun effetto retroattivo, al solo titolare della ITV, il codice tariffario ivi indicato per una determinata merce e, quindi, i giudici di merito avrebbero commesso violazione degli artt. 33 e 37 del Regolamento UE n. 952 del 2013 (CDU), nel ritenere applicabile la ITV delle Dogana Belga al caso concreto.
Come noto, le Informazioni tariffarie vincolanti (ITV), disciplinate – appunto – agli articoli 33 e seguenti del Regolamento UE n. 952/2013, sono decisioni amministrative rese dalle Autorità doganali della UE, volte all’individuazione della corretta classificazione doganale di una merce, in un’ottica preventiva di eventuali accertamenti doganali.
L’ITV ha efficacia vincolante per tutte le Dogane UE e nei confronti del soggetto che le ha richieste, il quale dovrà indicare il numero di decisione nella dichiarazione doganale.
Si tratta, nella sostanza – così scrive la Corte nell’Ordinanza in commento – “di un parere che mira a rassicurare l’operatore economico sotto il profilo della certezza del diritto quando sussista un dubbio sulla classificazione di una merce nella nomenclatura doganale esistente (Corte di giustizia, 2 dicembre 2010, C199/09, Schenker, punto 16), tutelandolo così da qualsiasi modifica futura della voce, disposta dalle autorità doganali e concernente la classificazione di tale merce (Corte di giustizia, 29 gennaio 1998, Ci315/96, Lopex Export, punto 28)”.
In particolare, osserva la Corte:
nel caso di specie è pacifico che l’ITV era stata rilasciata dall’Autorità belga in data successiva alle importazioni oggetto della controversia.
Tuttavia, continua il Collegio –
sebbene, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. a) del Reg. UE 952/2013 (CDU), l’ITV rilasciata dall’Amministrazione sia obbligatoria per l’Autorità doganale soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono state espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia, la Corte di Giustizia UE ha riconosciuto alla ITV una portata generale, potendo essere applicata alla generalità dei prodotti identici a quello esaminato; la decisione rilasciata da uno Stato membro ad un soggetto terzo è, pertanto, utilizzabile come mezzo di prova, al fine di individuare la corretta classificazione della merce, se tale mezzo di prova è consentito dalle norme processuali vigenti nello Stato membro, nell’ambito delle controversie relative alla classificazione doganale della merce e al successivo pagamento dei dazi doganali (Corte di Giustizia, 7 aprile 2011, C-153/10, Sony Supply Chain Solutions (Europe), punto 44).
Per tale via, la Suprema Corte supera le censure mosse dall’Agenzia delle Dogane, stabilendo che le ITV rappresentano un criterio di riferimento interpretativo che va oltre i confini del singolo caso concreto, per cui esse, anche se emesse in un momento successivo ad importazioni già in contestazione e per un operatore diverso, hanno valore di prova qualora confermino la classificazione già adottata dall’importatore.
Osserva, infatti, la Corte:
il parere espresso dall’Autorità doganale belga non è vincolante, in quanto emesso successivamente alle operazioni di importazione contestate, ma può essere utilizzato nel presente giudizio come prova documentale, avendo riguardato un prodotto identico, secondo la valutazione operata dai giudizi di merito.
I PROFESSIONISTI DI QVADRA
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