CIRCOLARE N. 22/2024 ADM – SANZIONI AMMINISTRATIVE E CONFISCA PER OPERAZIONI DOGANALI IN LINEA
Si segnala la circolare in oggetto, con la quale ADM ha divulgato alcuni primi chiarimenti in relazione alle novità normative introdotte in materia sanzionatoria dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale unionale (DNC), approvate dal D.Lgs. n. 141/2024.
In particolare, sul presupposto che il nuovo sistema sanzionatorio distingue la fattispecie penale del contrabbando per infedele dichiarazione ex art.79 delle DNC da quella amministrativa di cui all’art.96, ADM ha stabilito dei precisi criteri sulla base dei quali gli Uffici delle dogane debbono calcolare la soglia di punibilità (Euro10.000,00) oltre la quale scatta la responsabilità penale.
Segnatamente, con specifico riguardo al caso di dichiarazioni doganali contenenti più articoli – caso per il quale, in vigenza dell’art. 303 del vecchio TULD, era insorta la problematica concernente il quantum concretamente irrogabile a titolo di sanzione per violazione del limite del 5% tra quanto dichiarato e quanto accertato, risolto dalla Suprema Corte di Cassazione con la nota sent. n.25509/2020[1] – ADM ha precisato che, una volta verificato se il valore complessivo dei diritti di confine dovuti a seguito dell’accertamento superi o meno il valore complessivo dei diritti dichiarati e liquidati dalla parte, considerando all’uopo tutti gli articoli che hanno subito una variazione a seguito del controllo, si deve così procedere:
- quando i diritti complessivamente dovuti siano pari o inferiori a quelli dichiarati, si applica la sanzione amministrativa (da Euro150,00 ad Euro1.000,00) ex comma 4 dell’articolo 96, il quale precisa che, in caso di dichiarazione contenete più articoli, ancorché l’incertezza degli elementi prescritti per l’accertamento riguardi più articoli, la sanzione è applicata una sola volta
- quando, invece, i diritti complessivamente dovuti siano superiori a quelli dichiarati, ai fini del calcolo dei diritti di confine dovuti, in aderenza al principio di proporzionalità, si deve far riferimento ai saldi di ciascun diritto di confine, distintamente considerati, avendo riguardo a tutti gli articoli che hanno subito una variazione a seguito del controllo. Conseguentemente e per il rispetto del suddetto principio di proporzionalità, qualora dal calcolo dei diritti di confine distintamente considerati si determinino saldi sia positivi che negativi, ai fini del calcolo dei diritti dovuti, i saldi negativi devono essere sottratti ai saldi positivi.
L’Agenzia precisa, inoltre, che in caso di diritti di confine dovuti superiori a quelli dichiarati, relativamente a dichiarazione costituita da più articoli, “va applicato il principio per cui si hanno tante violazioni quanti sono gli articoli che hanno concorso a determinare i maggiori diritti dovuti, con conseguente applicabilità del cumulo giuridico di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, ovvero se più favorevole alla parte, del cumulo materiale”.
Da evidenziare altresì che ADM ha effettuato alcune importanti precisazioni con riguardo all’istituto previsto dall’art. 112 delle disposizioni complementari, il quale consente all’autore del delitto di contrabbando punibile con la sola pena della multa (ovverosia reati di contrabbando per i quali nessuno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore ad Euro50.000,00 e per i quali non ricorrono altre aggravanti), di estinguere il reato con il pagamento, oltreché del tributo eventualmente dovuto, di una somma determinata dall’Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti previsti per la violazione commessa.
A tal riguardo, l’Agenzia ha opportunamente evidenziato che “la facoltà della parte di ricorrere all’istituto previsto dall’articolo 112, non prevede un termine di decadenza. Pertanto, lo stesso è attivabile anche in pendenza di procedimento penale”.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 104 delle disposizioni complementari, gli istituti generali in materia di sanzioni amministrative di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997 nn. 471 e 472, per quanto non specificamente previsto e in quanto compatibili, possono applicarsi al procedimento di estinzione di cui all’articolo 112: conseguentemente, la parte può definire la propria posizione, ancorché l’Ufficio doganale non abbia determinato la misura della sanzione, anche mediante il ricorso al ravvedimento operoso ex articolo 13 del D.Lgs. 472/1997.
Infine, l’Agenzia, dopo aver evidenziato che l’istituto previsto dall’articolo 112 non prevede l’automatica applicazione della confisca (in quanto dispone che l’esercizio della facoltà di estinzione del reato da parte dell’autore, “non impedisce” all’Ufficio doganale di procedere alla confisca delle merci eventualmente già oggetto di sequestro), osserva che l’estinzione del reato comporta l’applicazione della sanzione amministrativa, nei casi di definizione ex articolo 112, per le violazioni ex articolo 79 (contrabbando per infedele dichiarazione), per cui ritiene applicabili le esimenti relative alla confisca previste dall’articolo 96, comma 9.
[1] “nei casi di violazione del limite del 5% tra quanto dichiarato ed accertato, ex art. 303, comma 3 TULD, nel caso di dichiarazione cumulativa per plurime partite di merci, in conformità al diritto unionale, dovrà riferirsi all’insieme delle singole partite di merce contenute nell’ambito dell’unica dichiarazione mentre, sotto il profilo sanzionatorio, si avranno tante violazioni per quante sono le partite che hanno concorso a determinare l’eccedenza così configurandosi un concorso formale omogeneo con conseguente applicabilità del cumulo giuridico di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997” (Cass. Civ. n. 25509/2020).