Dal cartaceo al digitale: storia e destino del Documento Amministrativo Unico
L’impulso ad un successivo ammodernamento dei processi dichiarativi che ha portato con sé una significativa dematerializzazione perseguendo così gli obiettivi di deburocratizzazione delle procedure doganali, venne ancora una volta dalle disposizioni giuridiche europee. Nel 2007 venne avviato il Sistema Comunitario di Controllo Automatizzato all’Esportazione (ECS) che a partire dal 1° luglio 2019 obbligò gli operatori a gestire telematicamente tutte le operazioni doganali di esportazione, determinando così per la prima volta nella storia la definitiva scomparsa dell’esemplare cartaceo di una bolletta doganale. Con l’avvento del CDU, le cui previsioni divennero applicabili a partire dal 1° maggio 2016, vennero aggiunte alle semplificazioni doganali già disponibili (sdoganamento in mare, sportello unico, fast corridors, etc.), straordinari elementi di novità, come la possibilità di effettuare sdoganamenti sette giorni su sette nell’arco delle 24 ore e quindi indipendentemente dagli orari di apertura degli uffici delle dogane, e la definizione telematica dell’iter doganale grazie all’utilizzo del Fascicolo Elettronico (FE). Tale strumento da ultimo citato venne istituito ai sensi dell’art. 163 paragrafo 2 del CDU che, nello stabilire che la documentazione commerciale a corredo delle dichiarazioni doganali dovesse essere esibita solo in caso di selezione per controlli documentali o fisici, determinò la scomparsa dell’originale della bolla doganale anche per le operazioni di importazione e la conservazione della documentazione non controllata presso il dichiarante[1].
In questo percorso storico-evolutivo la dogana italiana si è peraltro distinta a livello europeo per la governance di tutti gli strumenti informatici e digitali citati, attraverso la piattaforma AIDA che è stata insignita da numerosi riconoscimenti European eGovernment Awards conferiti per gli aspetti innovativi e funzionali. AIDA continua ad essere uno dei più avanzati sistemi al mondo per la gestione delle attività doganali e degli utenti addetti ai lavori di compilazione e invio delle dichiarazioni in dogana.
La trasformazione digitale dei processi doganali che fece seguito e a cui stiamo assistendo oggigiorno mira a realizzare le previsioni contenute nell’art. 278 del CDU che, a seguito delle ultime modifiche intervenute per permettere ai diversi Paesi membri d’essere allineati[2], ha posto che l’utilizzo di misure transitorie nazionali (come sistemi elettronici esistenti o procedure basate sulla carta) dovrà terminare al più tardi entro il 31 dicembre 2025, data che segnerà l’ultimo traguardo ad oggi giuridicamente stabilito e vincolante per l’adozione in tutta la Ue di un sistema doganale interconnesso e totalmente dematerializzato (paperless).
L’obiettivo è quindi quello di garantire esclusivamente l’adozione dei procedimenti informatici di cui all’articolo 6, paragrafo 1 del CDU che dettò l’assunto secondo il quale “tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l’archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici”.
In particolare, tali procedimenti entrano nel merito delle disposizioni che regolano i seguenti aspetti ed i relativi termini:
- Entro la fine del 2022 dovevano essere dematerializzati i mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni relative alle dichiarazioni in dogana:
- per le notifiche di arrivo, di presentazione e di dichiarazioni di stoccaggio temporaneo; e
- per le dichiarazioni doganali per le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione.
- Entro la fine del 2025 dovranno invece essere oggetto di reingegnerizzazione informatica ai fini della totale digitalizzazione dei processi le disposizioni in materia di:
- garanzie per le obbligazioni doganali potenziali o esistenti, a tutela dei diritti doganali gravanti sulle merci dichiarate in dogana per regimi sospensivi;
- dichiarazioni sommarie di entrata e analisi dei rischi, relative ai manifesti merci in entrata e in uscita dal territorio doganale dell’Unione;
- posizione doganale delle merci, unionali e non unionali;
- sdoganamento centralizzato, che consente di eseguire operazioni doganali per merci presenti presso qualsiasi dogana europea, dichiarando esclusivamente presso la propria dogana di competenza;
- transito interno delle merci estere ed esterno delle merci unionali;
- perfezionamento passivo, dichiarazioni pre-partenza, formalità di uscita delle merci, esportazione di merci dell’Unione, riesportazione di merci non dell’Unione e dichiarazioni sommarie di uscita per le merci portate fuori dal territorio doganale dell’Unione.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha da par suo sempre rispettato i termini anticipando – spesso con grande margine[3] e pur non senza difficoltà – l’attivazione delle fasi di sperimentazione e collaudo, di avvio dei tavoli tecnici e-Customs, degli open hearing, delle fasi transitorie di funzionamento simultaneo dei sistemi precedenti e successivi, nonché di introduzione definitiva e mandatoria dei nuovi strumenti digitali con l’adozione della versione 2.0 di AIDA.
Il termine per la digitalizzazione dei processi di importazione è scaduto lo scorso 31 dicembre 2022 mentre per quanto riguarda di processi di esportazione e transito il limite temporale scadrà alla fine del 2025.
L’avvio dei lavori per la parte import è stato avviato con circolare prot. 20166/RU del 2 dicembre 2019 con cui ADM, Direzione Organizzazione e Digital Transformation Ufficio Organizzazione e processi ha comunicato la pubblicazione dei messaggi da scambiare e dei manuali operativi, nonché la calendarizzazione delle fasi successive. A seguito delle fasi transitorie con la collaborazione degli sviluppatori di sistemi informatici di scrittura delle dichiarazioni doganali e dei casi pilota con gli operatori, la fase definitiva sarebbe dovuta iniziare il 9 giugno 2022 ma si è conclusa, dopo numerose proroghe, rinvii, disposizioni tecniche e procedurali, solamente il 30 novembre dello stesso anno.
AIDA 2.0 ha segnato una vera propria rivoluzione nell’ambito delle dichiarazioni doganali poiché il modello DAU e i relativi tracciati IM in formato EDI sono stati messi definitivamente da parte, sostituiti da un tracciato elettronico in formato XML e le 56 caselle da compilare sul modello cartaceo sono ad oggi diventati 252 data elements da valorizzare. Non solo quindi è venuto meno il precedente modello di bolletta doganale, ma non è stato ritenuto necessario generare un nuovo modello ufficialmente riconosciuto che contenesse una rappresentazione grafica di tutti i dati contenuti nei flussi in formato XML denominati messaggi “H” e “I”. Altre novità significative hanno riguardato:
- La firma digitale che, contrariamente a quella precedentemente utilizzata che veniva rilasciata dalla stessa ADM, ora deve essere ottenuta da un QTSP (Qualified Trust Service Provider) riconosciuto dall’Agenzia per l’Italia digitale;
- La conservazione della bolla doganale elettronica che deve essere conservate ai sensi dall’art.43 del Codice dell’amministrazione Digitale al fine di preservarne l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, la certezza legale e reperibilità nel tempo;
- L’invio incrementale dei dati delle dichiarazioni doganali, con un maggior numero massimo di articoli (tipi merci) dichiarabili per singola dichiarazione che passa dai 40 accettati dal vecchio sistema ai 999 di AIDA 2.0;
- Il ripensamento radicale dei codici afferenti ai tipi di dichiarazione doganale e lo svincolo delle merci articolo per articolo in luogo dello svincolo (o del fermo) dell’intera partita dichiarata;
- Il riconoscimento di altre Certification Authorities per l’identificazione e la firma digitale ed il riconoscimento degli utenti tramite SPID o CNS.
La reingegnerizzazione dei messaggi di esportazione e transito è iniziata con avviso del 21 febbraio 2022 che ha annunciato la pubblicazione delle specifiche tecniche aggiornate per lo sviluppo del colloquio informatico con linguaggio XML. La successiva nota prot. 370606/RU del 9 agosto 2022 (pubblicata il 30/08/2022) ha indicato le modalità di accesso ai servizi e di gestione delle nuove dichiarazioni e la roadmap di adesione alle fasi funzionali dedicate. Anche in quest’occasione, a seguito delle fasi transitorie con la collaborazione degli sviluppatori di sistemi informatici di scrittura delle dichiarazioni doganali e dei casi pilota con gli operatori, la fase definitiva è iniziata l’8 giugno 2023 ed era prevista concludersi i 6 novembre dello stesso anno se non fosse stato che, a seguito del perdurare di eccessivi casi di malfunzionamento, si è giunti ad un rinvio sine die del termine ultimo per l’adozione obbligatoria dei nuovi tracciati “B”, “C” e “D” .
Fonte: https://www.nomenclature-encoder.online/it/arrivederci-amore-dau-parte-seconda-lera-digitale/
[1] Le facilitazioni connesse e le istruzioni per l’utilizzo e la gestione del fascicolo elettronico sono contenute nella nota ADM n. 45898 del 19 aprile 2016
[2] Regolamento (UE) 2019/632 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, “che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l’uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell’Unione”
[3] ADM aveva inizialmente deciso di mantenere il 31 dicembre 2020 come data limite per rilasciare il nuovo sistema per le importazioni, nonostante la possibilità offerta dalla nuova stesura dell’art. 278 CDU che permette di attendere fino a fine 2022. Per approfondimenti si veda anche circolare ADM prot. 201666/RU del 2 dicembre 2019
I PROFESSIONISTI DI QVADRA
Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.