Con l’Avviso del 19 maggio 2023, L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito che i veicoli, di proprietà di cittadini ucraini, in possesso del permesso di soggiorno per protezione temporanea ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiati a causa degli eventi bellici tutt’ora in atto, sono da intendersi in regime di ammissione temporanea e, pertanto, non occorre l’adempimento di alcuna formalità doganale.
Più precisamente, per quanto concerne gli aspetti doganali, i veicoli in questione sono da inquadrarsi, ai sensi del punto ii), lettera c) dell’articolo 217 del Regolamento (UE) 2446/2015, nel regime doganale dell’ammissione temporanea.
Pertanto, l’introduzione in Italia con il predetto regime, valevole per la durata del soggiorno nel territorio unionale corrispondente a quella del permesso di soggiorno, potrà essere effettuata senza l’adempimento di formalità doganali senza il rischio di incorrere nella contestazione del contrabbando (con irrogazione di sanzioni e confisca obbligatoria del veicolo).
Al di là di tali chiarimenti, quanto mai opportuni, si rappresenta che, comunque, prima di contestare il contrabbando in relazione ai menzionati veicoli, l’Amministrazione Doganale dovrebbe:
- verificare la sussistenza o meno della causa di esenzione dall’obbligazione doganale di cui all’art. 214 del RD (e, dunque, la sussistenza dell’elemento oggettivo della violazione, cioè della sottrazione alla fiscalità di confine);
- e, soprattutto, ai fini strettamente sanzionatori, verificare la sussistenza o meno dell’elemento soggettivo e, congiuntamente, il fatto che non ricorra la causa di non punibilità rappresentata dal c.d. stato di necessità.
Tali considerazioni persino prescindono dalla circostanza che l’autoveicolo sia soggetto al regime di ammissione temporanea e, dunque, prescindono dallo status di residente o non residente del proprietario di tale veicolo. Per completezza, infine, in relazione allo stesso tema e con riguardo alla normativa del Codice della Strada, si rimanda alla Circolare prot. n.14744 del 12 maggio 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la mobilità sostenibile, che ha definito le procedure necessarie per il rilascio delle targhe EE al fine di consentire la circolazione in Italia di veicoli di proprietà di cittadini ucraini, in possesso del permesso di soggiorno per protezione temporanea ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiati a causa degli eventi bellici tutt’ora in atto.
I PROFESSIONISTI DI QVADRA
Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.