Le novità in vigore dal 1° gennaio 2023 obbligano gli operatori economici a una compliance costante.
Sin dal 1988 – anno di prima applicazione del Sistema Armonizzato (Harmonized System) – l’Organizzazione Mondiale delle Dogane (WCO) tiene le fila internazionali della codifica delle merci, provvedendo ad aggiornamenti con cadenza quinquennale che, negli stessi termini, vengono recepiti dai 212 Paesi aderenti. Il Sistema Armonizzato nasce per soddisfare l’esigenza di assegnare ad ogni tipo di merce scambiabile un codice numerico, costruito secondo il metodo della significatività crescente per cui, più cifre compongono il codice, maggiore sarà la specificità della classificazione e più dettagliate saranno le caratteristiche del bene ad essa rispondente.
Tale armonizzazione internazionale ha organizzato la classificazione doganale delle merci prevedendo un sistema condiviso ordinato in sezioni, capitoli, voci e sottovoci, normato da apposite regole di interpretazione e metodo – tendenzialmente gerarchico – per giungere all’assegnazione di un codice composto da 6 cifre (HS code) quale lingua mondiale di dialogo comune.
Il tentativo è quello di consentire, per ogni bene, l’assegnazione ad un codice doganale univoco (anche in funzione di caratteristiche esogene come origine, provenienza, destinazione d’uso, ecc.) che permetta ad ogni stato aderente di derivare la propria tariffa doganale (dazi normali, agevolati o contingentati, dazi antidumping, dazi compensativi e altre misure di fiscalità nazionale come IVA, sovrimposte di confine, accise, ecc.) e, inoltre, di giungere ad accordi internazionali per scambi preferenziali, basando i particolari requisiti in materia d’origine, proprio sul codice doganale armonizzato.
L’Unione Europea ha sviluppato la codicistica armonizzata, estendo la specificità dei codici fino a 8 cifre (nomenclatura combinata) per l’identificazione e l’attuazione delle misure collegate ai beni destinati all’esportazione e agli scambi intraunionali e fino a 10 cifre (TARIC) per l’identificazione e l’attuazione delle misure collegate ai beni da importare. Un totale di circa ventimila opzioni fra cui scegliere e a cui sono inoltre integrabili i cosiddetti codici addizionali (CADD) costituti da gruppi alfanumerici di 4 caratteri, utili a determinare ulteriori particolari misure sia unionali che nazionali.
Con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1998 pubblicato il 31 ottobre scorso sulla GUUE, ed i cui effetti saranno in vigore dal 1° gennaio prossimo, arriva puntuale l’annuale aggiornamento dell’Allegato I al Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio che determina la nomenclatura tariffaria e statistica nonché la tariffa doganale in vigore nel territorio doganale dell’Unione Europea.
L’aggiornamento periodico si rende necessario per garantire l’allineamento alle più recenti novità, non solo in materia di nomenclatura combinata, ma anche in termini di tariffa doganale; elementi utili per rispondere alle esigenze sorte nei dodici mesi precedenti e che richiedono un adeguato livello di controllo statistico, di riscossione dei diritti doganali e di tutte le altre misure di politica commerciale ed economica ritenute applicabili.
Strumento utile ad individuare le novità introdotte è dato dall’utilizzo di due simboli posti rispettivamente in corrispondenza dei nuovi numeri di codice aggiunti (★) e dei numeri di codice utilizzati nell’anno precedente, ma dei quali è cambiato il significato (■). Se i codici aggiunti con l’ultimo aggiornamento sono ben 42 (dal capitolo 8 al capitolo 85), di codici rimasti invariati di cui è cambiato il contenuto non se ne registra la presenza; a ben vedere questa è in effetti la fattispecie più rischiosa per coloro che non tengono aggiornato il proprio database.
Attribuire alle merci un codice doganale da inserire nelle dichiarazioni doganali di importazione o di esportazione, nonché nelle dichiarazioni Intrastat relative agli scambi intra UE è compito – e quindi responsabilità – dell’operatore economico con stabile organizzazione all’interno dell’Unione.
Una corretta classificazione delle merci è quindi necessaria per limitare l’insorgere di contestazioni da parte delle amministrazioni pubbliche, anche estere, che potrebbero far incorrere il soggetto dichiarante in sanzioni tributarie e/o penali durante le operazioni doganali oppure negli anni successivi allo svincolo delle merci, fino allo scadere dei termini previsti per l’accertamento a posteriori ai sensi dell’Art 48 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 , che istituisce il codice doganale dell’Unione (CDU).
Il parere di classificazione espresso dai doganalisti iscritti all’albo professionale – quali unici soggetti qualificati dalla legge 213/2000 come esperti nelle materie e negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali – non è vincolante per le autorità preposte al controllo, ma viene espresso sulla base della propria esperienza e degli elementi disponibili alla data di attribuzione, tenuto conto delle Regole generali per l’interpretazione della Nomenclatura Combinata, dei regolamenti di classificazione applicabili, dei pareri di classificazione non vincolanti emessi dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane e, all’occorrenza, delle Note Esplicative della Nomenclatura Combinata e dei pareri vincolanti emessi nei confronti di altri operatori economici europei e disponibili nel database on-line delle informazioni tariffarie vincolanti (ITV).
Nel caso (assai frequente) vi siano prodotti suscettibili d’essere validamente classificati in due o più codici, per cui l’assegnazione dovesse rivelarsi particolarmente opinabile, sarà compito del professionista, indicare tutte le possibili classificazioni doganali suscettibili d’essere prese validamente in considerazione e, all’occorrenza, l’eventuale suggerimento di ottenimento ITV.
Diviene cruciale quindi l’aspetto connesso alla corretta classificazione, alla costituzione di un database di codici doganali dei propri prodotti e alla continua manutenzione della classificazione, da aggiornare a seguito degli aggiornamenti quinquennali in sede WCO e annuali in ambito UE, ma anche la predisposizione di puntuali istruzioni di sdoganamento da impartire ai propri rappresentanti in dogana, unitamente ad un apposito mandato come stabilito dall’Art. 19 del CDU.
I PROFESSIONISTI DI QVADRA
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